La regolarità della posizione contributiva e fiscale delle imprese
partecipanti ad una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un
pubblico lavoro deve essere comprovata al momento della
presentazione dell'offerta e assicurata nei momenti successivi alla
presentazione dell'offerta e anche successivamente
l'aggiudicazione. Nel caso in cui venga meno la regolarità
contributiva la stazione appaltante deve disporre l'esclusione
dell'impresa partecipante o revocarne l'aggiudicazione.
Questo il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza
n. 1458 dello scorso 12 marzo, mediante la quale ha ribaltato una
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che
aveva ritenuto illegittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva
di una gara d'appalto pubblico.
Analizziamo i fatti.
In
data 10 dicembre 2007 l'impresa, attuale appellata e
aggiudicatrice della una gara d'appalto, dichiarava di essere in
regola con le contribuzioni INAIL, INPS e Cassa edile, producendo
un DURC rilasciato in
data 20 novembre, che, in base al D.M.
24 ottobre 2007, copriva un periodo di validità fino al
20
dicembre, coprendo dunque l'intero periodo di gara che si
chiudeva il
18 dicembre.
Basandosi sul successivo DURC prodotto in
data 10 gennaio
2008, la stazione appaltante, nonché attuale appellante,
deduceva l'irregolarità contributiva dell'impresa alla
data del
17 dicembre e in
data 16 gennaio disponeva la revoca
dell'aggiudicazione definitiva.
In
data 30 gennaio 2008, l'impresa produceva una nuova
documentazione in cui avvisava la stazione appaltante che era in
regola con i doveri contributivi ma che tutti gli Enti
certificatori, fatta esclusione per l'INAIL, non erano in grado di
confermarlo per problemi telematici. In
data 11 febbraio
2008 l'impresa faceva pervenire alla stazione appaltante una
nuova certificazione durc in cui risultava la regolarità
contributiva alla data del
17 dicembre 2008.
A questo punto la stazione appaltante sospendeva la revoca e
chiedeva ai tre Enti previdenziali maggiori informazioni in merito.
Secondo quanto emerso, la Cassa edile confermava il mancato
possesso dei requisivi contributivi alla data del 17 dicembre 2008
e analogamente l'INPS rilevava che la regolarizzazione contributiva
era avvenuta solo in data 16 gennaio 2008, ravvisando dunque un
buco di regolarità contributiva.
Mentre il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso
dell'impresa, ha ritenuto che tale
buco era solo di pochi
giorni e che si trattava di inadempimenti non gravi in quanto la
regolarizzazione era avvenuta al più presto, i giudici di Palazzo
Spada hanno ribaltato la sentenza ribadendo che l'impresa
aggiudicataria di un appalto
deve non solo essere in regola
con gli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dal momento
della presentazione della domanda, ma deve conservare la
correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto
contrattuale.
Conseguentemente, l'eventuale accertamento di una pendenza di
carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa
aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva
alla scadenza del termine per partecipare al procedimento determina
l'impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il
contratto con l'impresa medesima o, comunque, la risoluzione dello
stesso.
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