Nell'ambito di una cessione di materiali per l'edilizia, il
venditore può operare una variazione in diminuzione della base
imponibile e dell'IVA addebitata all'acquirente, con diritto alla
detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione effettuata,
nell'ipotesi in cui il cliente, dopo aver acquistato sia una
partita di cemento, sia i bancali in legno (cd. "palette")
utilizzati per il trasporto della merce, restituisca questi ultimi
all'impresa cedente, esercitando una facoltà prevista espressamente
nel contratto.
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.85/E
del 31 marzo 2009, rispondendo ad un quesito di un'impresa operante
nel settore delle costruzioni, che ha ceduto una partita di
cemento, riguardante l'applicabilità, ai fini IVA, della variazione
in diminuzione della base imponibile e dell'imposta, a seguito
dell'esercizio, da parte dell'acquirente, della facoltà, prevista
nel contratto, di restituire parte della merce acquistata (le
"palette") dall'impresa istante.
Come noto, sotto il profilo dell'IVA, l'art.26, comma 2, del D.P.R.
633/1972, prevede che, nell'ipotesi in cui si riduca l'ammontare
imponibile di un'operazione per la quale sia stata già emessa la
relativa fattura, a causa, tra l'altro, della risoluzione del
contratto, o del verificarsi di circostanze assimilabili alla
risoluzione, il cedente ha diritto di portare in detrazione
l'imposta corrispondente alla variazione effettuata, annotandola
nel registro degli acquisti (art.25 del D.P.R. 633/1972).
L'Agenzia delle Entrate, con la citata R.M. n.85/E/2009, chiarisce,
innanzitutto, che, nel caso di specie, l'esercizio della facoltà,
concessa all'acquirente dei materiali edili, di restituire parte di
essi, avvalendosi di una facoltà che gli è concessa in base al
contratto, è assimilabile ad una risoluzione parziale del medesimo
contratto, e costituisce il presupposto[1] che consente al
venditore di operare la variazione in diminuzione dell'IVA riferita
all'originaria operazione di cessione.
Con riferimento alle modalità operative di tale variazione,
l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il documento che attesta la
riduzione della base imponibile e dell'IVA deve essere collegato
con la fattura originaria, presentando il medesimo oggetto di
quest'ultima[2], e deve contenere "le generalità di entrambi i
soggetti coinvolti nell'operazione, la qualità e la quantità del
bene ceduto, e poi reso (ossia le "palette"), l'ammontare
dell'imponibile, dell'imposta e l'aliquota applicata (20%)".
In particolare, tali indicazioni possono essere riportate,
alternativamente, a scelta del cedente:
- o in una nota di credito a fronte della fattura già emessa, con
la quale viene rimborsato al cessionario il valore dei bancali
restituiti;
- ovvero nella fattura relativa ad una successiva cessione dei
medesimi materiali (cemento e "palette"), che deve riportare,
rispettivamente, i corrispettivi del cemento e dei bancali venduti,
ed il valore delle "palette" restituite dall'acquirente (espresso
con segno negativo).
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti di registrazione del
documento di variazione:
- il cedente deve annotare il relativo documento contabile nel
registro degli acquisti (art.25, D.P.R. 633/1972), ed ha diritto
alla detrazione[3] dell'imposta in misura pari alla variazione in
diminuzione della base imponibile e dell'imposta;
- l'acquirente deve annotare il documento che attesta la
variazione nel registro delle fatture emesse (art.23 D.P.R.
633/1972), e deve operare la rettifica dell'IVA a debito, dovuta
all'Erario, in misura pari alla medesima variazione.
[1] Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale presupposto si verifica,
nel caso esaminato, alla data di restituzione delle "palette".
[2] In particolare, come già chiarito dalla R.M. n.42/E/2009, è
necessario che venga assicurata l'identità tra l'oggetto della
fattura e della registrazione originarie, e l'oggetto della
registrazione che attesta la variazione, in modo che esista una
corrispondenza tra i due documenti contabili.
[3] Tale diritto può essere esercitato, al più tardi, nella
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui
si è verificato il presupposto per la variazione dell'imposta
(ossia la restituzione dei materiali; cfr. art.26, comma 2, e
art.19, D.P.R.
Fonte:
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