NUOVI CRETERI INDIVIDUAZIONE

09/05/2006

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in data 20 aprile il proprio parere favorevole sui nuovi criteri  generali proposti dal Dipartimento della protezione civile per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.
Tali criteri, che recepiscono in pieno il lavoro scientifico preparatorio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, formeranno oggetto di una ordinanza di protezione civile che sarà immediatamente sottoposta alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata sulla gazzetta Ufficiale.
Precisiamo, con l’occasione che all’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 e precisamente nell’allegato 1 era allegato il documento che definisce i "Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" e che tale classificazione era articolata in 4 zone.
In prima applicazione e sino alle deliberazioni delle singole regioni, le zone simiche sono state individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale".

In autonomia le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche di cui all’allegato "A" dell’ordinanza n. 3274, avendo però rispetto allo stesso una tolleranza di attribuzione pari ad una zona.
La nuova Ordinanza è stata elaborata al fine di "fornire immediate ed utili indicazioni a quelle Regioni le quali, non intendendo assumere la classificazione del territorio proposta nell’Allegato 1 dell’OPCM 3274/03, ritengano di voler studiare una diversa definizione della pericolosità sismica del proprio territorio".

Viene così a realizzarsi un ulteriore importante passo nella direzione dell’obiettivo di una più efficace opera di tutela e prevenzione nei confronti del rischio sismico, obiettivo verso cui il Dipartimento della protezione civile ha concretamente orientato la propria azione nel corso degli ultimi anni.

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