Le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali
rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie
dell’architetto. Illegittima, dunque, l’esclusione di uno studio di
architettura dall’avviso per l’affidamento di un servizio di
redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche
DOCFA al Catasto urbano.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2151 dello
scorso 7 aprile, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato
sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per
l’annullamento di una precedente sentenza del TAR che aveva
ritenuto fondato il ricorso presentato da un ordine degli
Architetti contro la loro esclusione da una gara pubblica per
l’affidamento, appunto, di un servizio di redazione del tipo di
frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto
urbano.
I giudici di Palazzo Spada, confermando quanto stabilito in primo
grado dal Tribunale Amministrativo, e sulla base di una dotta
ricostruzione effettuata dall’Ordine degli Ingegneri, hanno
ricordato che la formazione e la conservazione del catasto dei
terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico
regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente
finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali,
che si compone della disciplina di due tipi di operazioni:
- la rilevazione, misura e rappresentazione grafica dei vari
elementi che compongono il catasto (particelle catastali);
- la stima del reddito cui va commisurata l’imposta.
L’art. 2 della legge 1 marzo 1886 n. 3682, definisce la particella
catastale come
”una porzione continua di terreno o di
fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano
allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o
abbiano la stessa destinazione”.
Il frazionamento della particella è stato inizialmente disciplinato
dall’art. 57 del testo unico delle leggi sul catasto approvato con
R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, stabilendo che le parti interessate
devono richiedere la formalizzazione all’ufficio competente
producendo, insieme ai documenti per la esecuzione della voltura,
“il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un
estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi” da
determinati professionisti.
La formulazione originaria della norma abilitava a tale
sottoscrizione solo l’ingegnere, il geometra e il perito
agrimensore, ma la legge di semplificazione delle procedure
catastali 1 ottobre 1969 n. 679, all’art. 5, ha esteso tale
competenza all’architetto. Per tale motivo è corretto ritenere che
le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali
rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie
dell’architetto e che una loro esclusione alla partecipazione di
una gara pubblica è del tutto illegittima.
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