L'amministrazione appaltante è libera di indire una gare pubblica
mediante procedura ristretta, nonostante si verifichino i
presupposti per affidare i lavori mediante procedura negoziata,
senza che sia necessario motivare la scelta, rientrando questa
nelle scelte ordinarie dell'amministrazione stessa. Al contrario,
la scelta dell'amministrazione di procedere mediante procedura
negoziata, costituendo questa un'ipotesi del tutto eccezionale, va
adeguatamente motivata.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, II sezione di Lecce, che con la sentenza n.173 dello scorso
31 gennaio è intervenuta in merito al ricorso presentato da
un'impresa contro una delibera dell'amministrazione che, annullando
una precedente delibera, affidava mediante procedura ristretta la
realizzazione di alcuni lotti di una fognatura.
I giudici di Palazzo Spada, rigettando il ricorso, hanno affermato
che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare
determinati lavori a procedura negoziata anche nel caso in cui
sussistano i presupposti. La norma regionale attribuisce, infatti,
la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a procedura negoziata nei
casi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della
normativa citata la quale nell'usare il termine
"si può
procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata
quando", fornendo, dunque, un'ampia discrezionalità alla P.A.
nella scelta di tale opzione, purché ricorrano tutti i presupposti
indicati.
In definitiva, non esiste alcun obbligo per la pubblica
amministrazione di indire una gara mediante procedura negoziata,
essendo questa una possibilità e non un obbligo.
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