La Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 pubblica la
deliberazione assunta l'1 marzo 2009 dall'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, concernente le modalità attuative dell'art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria
2006).
Come è noto, detta legge pone le spese di funzionamento dell'allora
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico dei relativi
operatori - per la parte non finanziata dallo Stato - e dispone che
la stessa, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determini annualmente l'ammontare dei contributi
dovuti dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
Per l'anno 2009, la legge 22 dicembre 2008, n. 203 - "finanziaria
2009" - tabella C, prevede a favore dell'Autorità il finanziamento
di 2.607.000,00 euro (rispetto ai 3.789.000,00 euro stanziati lo
scorso anno) a carico del bilancio dello Stato.
Con l'allegata deliberazione dell'1 marzo 2009, l'Autorità
stabilisce l'ammontare del contributo per il 2009, che rimane
invariato rispetto a quello determinato per il 2008.
Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi
(art. 2, comma. 1)
- importo della gara da Euro 150.000,00 fino a Euro 499.000,00:
Euro 20,00;
- importo della gara da Euro 500.000,00 fino a Euro 999.000,00:
Euro 40,00;
- importo della gara da Euro 1.000.000,00 fino a Euro
4.999.000,00: Euro 70,00;
- importo della gara oltre Euro 5.000.000,00: Euro 100,00.
Le imprese che intendono partecipare alle procedure di scelta del
contraente attivate dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti
aggiudicatori - di cui agli articoli 32 e 207 del d.lgs. n.
163/2006 - sono tenute a versare il contributo, quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e a
dimostrarlo al momento della presentazione dell'offerta.
La mancata dimostrazione di detto versamento da parte dell'impresa
- versamento da effettuarsi secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell'Autorità stessa all'indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html - è causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Nella deliberazione dell'1 marzo 2009 non si rilevano novità che
riguardino in particolare le imprese. Tuttavia si ritiene utile
richiamare l'attenzione sui seguenti punti:
Modalità e termini di versamento della contribuzione
(art. 3, commi 1 e 4)
Comma 1: stabilisce che il termine di pagamento del contributo,
fissato in 30 giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da
parte dell'Autorità, del CIG (Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente), che deve essere
riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta comunque denominata. Viene precisato, inoltre,
che l'attribuzione del CIG va richiesta anche per le procedure
esonerate dall'obbligo del contributo, quindi, anche per le gare di
importo inferiore a 150.000,00 euro.
Comma 4: disciplina le modalità di contribuzione per le gare
suddivise in più lotti; per quanto riguarda in particolare le
imprese che partecipano ad uno o più lotti viene stabilito che il
contributo deve essere versato per ogni singolo lotto, in ragione
del relativo importo.
Disposizione finale
(art. 5)
Il comma 2 indica nell'1 marzo 2009 la data di entrata in vigore
del provvedimento adottato dall'Autorità.
N.B. Resta inteso che, per le procedure relative ad esecuzione di
lavori pubblici avviate entro il 28 febbraio 2009, si continuano ad
applicare le disposizioni di cui alla deliberazione del 24 gennaio
2008.
Fonte:
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