Non è restrittivo né tantomeno rigido, prevedere all'interno del
bando di gara una clausola che consenta il sopralluogo solo al
Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci
amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente
dell'Impresa, ma non ai procuratori.
Lo ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, con il Parere n. 33 dello scorso 11
marzo 2009, in risposta all'istanza presentata contro un bando di
gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di
porte e finestre presso alcuni istituti scolastici, ritenendo lo
stesso illegittimo nella parte in cui non ammette che il
sopralluogo, richiesto tra i requisiti di partecipazione, possa
essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di
procura notarile.
La società istante ha, infatti, rilevato che essendo un'impresa
individuale, priva di tecnici qualificati alle proprie dipendenze,
tale prescrizione non le permette di effettuare la presa visione
dei luoghi e, dunque, di partecipare alla procedura di gara,
rilevando una violazione dei principi di concorrenza e di massima
partecipazione alle gare pubbliche.
L'Autorità ha ricordato che con la Deliberazione n. 206 del 21
giugno 2007 era già intervenuta su una questione analoga,
affermando che appare indubbiamente restrittiva e rigida quella
prescrizione del bando di gara che consente di effettuare la presa
visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell'impresa,
ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore
tecnico dell'impresa partecipante, ed evidenziando che una simile
clausola incide sulla stessa libertà dell'impresa di organizzare i
mezzi necessari, che ha un rilievo nella stessa fase
precontrattuale della preparazione dell'offerta.
Nel caso in esame, l'Autorità ha rilevato che la clausola del bando
prevedeva la possibilità di effettuare il sopralluogo anche per i
dipendenti delle imprese. Inoltre, la prescrizione che il
sopralluogo possa essere effettuato da soggetti riconducibili alla
struttura organizzativa dell'impresa è un modo per evitare lo
svilimento e la riduzione del sopralluogo stesso ad un mero
adempimento burocratico, circostanza più facilmente verificabile se
si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura,
in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione
dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di
depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella
valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei
luoghi, che costituisce l'aspetto sostanziale del delicato momento
del sopralluogo.
In definitiva, dunque, la clausola in esame, pur non consentendo
che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito
di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di
per sé lesiva dei principi della concorrenza.
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