In una gara d'appalto, il termine ultimo di scadenza per la
presentazione dell'offerta e della documentazione allegata da parte
dei concorrenti può essere diverso in relazione alla modalità di
presentazione scelta.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2074 dello
scorso 1 aprile, in risposta ad un ricorso presentato da una
Associazione Temporanea d'Imprese per la riforma di una sentenza
del TAR che aveva confermato la sua esclusione da una gara
d'appalto di lavori per
"la sistemazione del fenomeno franoso
principale di tipo scorrimento rotazionale e movimenti secondari di
tipo colata" e il relativo annullamento dell'aggiudicazione
provvisoria.
In particolare, la commissione di gara dell'ente appaltante aveva
escluso l'A.T.I. in questione con il conseguente annullamento
dell'aggiudicazione provvisoria per violazione della
lex
specialis di gara, del disciplinare, della legge 109/1994, del
DPR 554/1999, del principio di perentorietà del termine di
presentazione delle offerte, del principio del
favor
prtecipationis, dei principi di imparzialità e della
par
condicio.
Confermando l'esclusione dalla gara del TAR, i giudici di Palazzo
Spada hanno analizzato ed interpretato la lex specialis e il
disciplinare di gara, evidenziando che il disciplinare di gara,
nella parte relativa a
"modalità di presentazione e criteri di
ammissibilità delle offerta e della documentazione", imponeva,
a pena esclusione, ai concorrenti la presentazione:
- a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
indicato nel bando (entro le ore 12 del 24/04/2006);
- tramite consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 "dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio
all'ufficio protocollo della stazione appaltante".
Come specificato dall'ente appaltante, la ragione di tale
sfasamento temporale è da ricondurre al fatto di volere evitare che
i concorrenti che hanno optato per la presentazione diretta
dell'offerta fossero messi in condizioni di calcolare la media dei
ribassi, essendo a conoscenza del numero di offerte pervenute per
via postale o tramite corriere.
L'appellante, come anche altri concorrenti, aveva presentato
l'offerta tramite consegna a mano presso l'Ufficio Tecnico della
stazione appaltante entro il termine fissato dalla lex specialis
per la diversa modalità di presentazione tramite spedizione (entro
le 12.00 del 24.4.2006) e dunque oltre il termine fissato per la
specifica modalità prescelta (entro i tre giorni antecedenti).
Per tale motivo i giudici del CdS hanno ritenuto corretta
l'interpretazione fornita dal TAR che ha correttamente confermato
l'esclusione dell'A.T.I. dalla gara e la conseguente revoca
dell'aggiudicazione provvisoria.
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