L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 56 del 4
Maggio 2006 fornisce alcuni chiarimenti in riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dalle società tra ingegneri, ed in
particolare sulla necessità o meno di assoggettare tali redditi a
ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Dopo una premessa l’Agenzia delle Entrate precisa che non risulta
applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni
dalla stessa rese l'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600,
concernente la "ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri
redditi", dal momento che le società di ingegneria producono
reddito d'impresa.
Viene, altresì, rammentato che la ritenuta di cui al citato
articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di
cui all'art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui
all'art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività
commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, o imprese agricole;
persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale
sostituto d'imposta) che corrispondono compensi comunque
denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate
abitualmente.
In sostanza, ai sensi dell'articolo in commento, sono assoggettati
a ritenuta d'acconto i soli "compensi per lavoro autonomo
professionale" e i "compensi per lavoro autonomo occasionale".
L’Agenzia delle Entrate conclude che, ferma restando la natura
professionale dell'attività svolta dalla società di ingegneria, il
corrispettivo dovuto dal soggetto che ha fruito della prestazione,
non si configura per la società stessa come compenso per
prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì
come ricavo, conseguito nell'ambito dell'attività propria della
società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito
d'impresa come componente positivo di reddito.
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