Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile scorso è stato
pubblicato il
decreto-legge 28/04/2009, n. 39 recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
Il Decreto è composto da
19 articoli suddivisi in 6 Capi e
gli stanziamenti previsti iniziano con 1.152,5 milioni di euro per
l'anno 2009, con 539,2 milioni di euro per l'anno 2010 e proseguono
in misura dscrescente sino al 2033.
I citati 6 capi sono così rubricati:
- interventi immediati per il superamento dell’emerganza;
- misure urgenti per la ricostruzione;
- gli interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone
terremotate;
- le misure per la prevenzione del rischio sismico;
- le disposizioni di carattere fiscale e di copertura
finanziaria;
- disposizioni finali.
Il decreto, all’
articolo 2 prevede, prima di tutto,
alcuni interventi di somma urgenza attraverso i quali il
Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione “di
moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché
delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la
più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono
state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi
tecnici".
L'
affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le
modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del dlgs 12 aprile 2006,
n. 163 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara). In deroga, poi, all'articolo 118 del dlgs 12 aprile 2006, n.
163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente fino al cinquanta per cento.
Con l’
articolo 3 del Provvedimento vengono dettate le
disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni
provate e di immobili ad uso non abitativo, sono previsti una
serie di provvedimenti che vanno dalla concessione di contributi
per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta.
Rientrano, anche, tra gli interventi immediati per il superamento
dell’emergenza le disposizioni relative alla sospensione dei
processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e
alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche
di atti e le provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e
delle imprese.
Nel Capo II ed in particolare all’
articolo 9 sono, poi,
contenute le
misure urgenti per la ricostruzione e le misure
derogatorie in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento
dei materiali provenienti da demolizioni.
Per quanto concerne, poi, le misure per la
prevenzione del
rischio sismico, le stesse sono contenute all’
articolo
11 che detta le
norme relative alle verifiche ed agli
interventi per la riduzione del rischio sismico in cui viene
precisato che “Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un
piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di
interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili,
strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree
dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi
sismici”.
La realizzazione delle verifiche ha luogo in collaborazione con gli
enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso
tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente
pubblico operante nei territori interessati.
Per ultimo, nel Capo VI, tra le disposizioni finali del
Provvedimento, all’articolo 17 viene precisato che Il Commissario
delegato provvederà alla riprogrammazione ed alla
rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del
Vertice G8 nella Regione Abruzzo ed adotterà ogni necessario atto
consequenziale per la rilocalizzazione dell'evento.In relazione ai
lavori già avviati per la realizzazione del Vertice in Sardegna, si
prevede che “non sono più dovute, ove previste, le percentuali di
corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di
maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio
di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i servizi, le forniture
e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al
presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra
le parti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per
cento rispetto al compenso originariamente pattuito”.
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