La legge straordinaria sull'edilizia è stata approvata dal
consiglio regionale.
Tempi record per il provvedimento frutto dell'accordo del 31 marzo
scorso in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali.
Le Regioni avevano 90 giorni di tempo, la Toscana è arrivata per
prima precedendo anche il governo che si era impegnato a presentare
il decreto legge sulla semplificazione amministrativa.
La legge regionale 339 “
Misure urgenti e straordinarie volte al
rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente” entrerà in vigore alla fine del mese.
Chi ha già nel cassetto i progetti edilizi che intende realizzare
può rivolgersi al proprio comune al quale presentare una Dia
(Dichiarazione di inizio attività);
la legge rimarrà in vigore
fino al 31 dicembre 2010
. La legge, che non fa forzature nei confronti dei regolamenti e
dei piani strutturali dei Comuni, rappresenta per la Toscana un
grande piano di riqualificazione edilizia che non consuma il
territorio, che è rispettoso dei criteri antisismici e che
incentiva il risparmio energetico. Nello specifico la legge
consente, tramite DIA (dichiarazione di inizio attività) da
presentarsi entro il 31 dicembre 2010:
- interventi straordinari di AMPLIAMENTO di edifici abitativi a
tipologia mono o bifamiliare (o a tipologia diversa ma con
superficie utile lorda non superiore a 350 mq) fino al 20% della
superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo
complessivo dell’edificio di 700 mq;
- nterventi straordinari di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di
edifici abitativi, con aumento fino al 35% della superficie utile
lorda esistente e legittimata da titoli abitativi alla data del 31
marzo 2009.
Non sono consentiti interventi in edifici che risultino:
- eseguiti in assenza o difformità del titolo abilitativo;
- collocato all’interno di centri storici;
- definiti di valore storico, culturale o architettonico dalla
pianificazione comunale;
- vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi del
Codice dei Beni culturali e del paesaggio;
- collocati in aree di in edificabilità assoluta;
- collocati in parchi e riserve nazionali e regionali;
- collocati in aree soggette a piano attuativo dalla
pianificazione urbanistica comunale.
Unità immobiliari e edifici soggetti agli interventi devono
risultare
regolarmente accatastati al 31 marzo 2009 (o
devono risultare pervenute in tale data le idonee dichiarazioni
alle Agenzie del territorio); le superifici precedentemente
condonate o oggetto di sanzioni saranno detratte dagli ampliamenti
realizzabili.
Specifiche condizioni inoltre riguardano diversi aspetti, tra cui:
la destinazione d’uso, che non può cambiare né nel caso degli
ampliamenti né nel caso di demolizioni e ricostruzioni; il divieto
di aumento delle unità immobiliari nel caso degli ampliamenti (è
consentito invece nel caso di demolizioni e ricostruzioni ma sol
per unità non inferiori a 50 mq); il divieto di demolizioni e
ricostruzioni per gli edifici collocati fuori dai centri abitati;
disposizioni e divieti sugli ambiti a pericolosità geomorfologica e
idraulica elevata e molto elevata; l’obbligo, per demolizioni e
ricostruzioni, di applicare in modo rigido tutte le disposizioni
riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sull’
efficienza energetica, negli ampliamenti è obbligatorio
rispettare un indice del 20% inferiore ai parametri fissati come
valore-limite del 2010 per la climatizzazione invernale; per
demolizioni e ricostruzioni tale indice dev’essere inferiore del
50% al parametro del 2010, e la prestazione energetica per il
raffrescamento estivo deve essere inferiore a 30 kW/h per mq
annuo.
Dovranno comunque essere applicate tutte le norme vigenti non in
contrasto con le nuove disposizioni; infine, il numero degli
alloggi e la destinazione d’uso abitativa risultanti dalla DIA
non potranno essere modificati per almeno 5 anni dalla
comunicazione di fine lavori.
Fonte:
Regione Toscana
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