Il
16 maggio 2009 entreranno in vigore gli adempimenti
relativi al D. Lgs. 81/08 (Testo unico), i cui termini erano stati
prorogati dal decreto cosiddetto “milleproroghe”.
Tali adempimenti sono nello specifico:
- comunicazione all`Inail degli
infortuni che comportano assenza
dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett.
r);
- divieto delle
visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett.
a);
- valutazione dei rischi concernenti lo
stress
lavoro-correlato e apposizione
della data certa (art.
306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Come noto, attualmente è in discussione uno schema di decreto
recante modifiche ed integrazioni al Testo unico. La conclusione
dell’iter di approvazione del provvedimento è fissata al 15 agosto
p.v., dal momento che il Governo utilizzerà la proroga di tre mesi,
già prevista nella legge 123/07. Tale proroga non è tuttavia estesa
alla scadenza dei termini previsti dal decreto “milleproroghe”.
Pertanto
i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16
maggio p.v., agli adempimenti di cui sopra.
Per quanto riguarda l`apposizione della data certa sul documento di
valutazione dei rischi (DVR), in attesa di chiarimenti
ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal
Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre
tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
- 1. ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali
prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con
apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo
unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
- 2. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti
informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.
10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio
1999);
- 3. apposizione di autentica, deposito del documento o
vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
formazione di un atto pubblico;
- 4. registrazione o produzione del documento a norma di legge
presso un ufficio pubblico.
A nostro parere, si ritiene che la certezza della data possa essere
dimostrata attraverso l`apposizione della data sul DVR e la
sottoscrizione contestuale da parte di tutti i soggetti coinvolti
nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente e
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), anche in virtù
delle modifiche proposte sull’argomento nello schema di decreto
“correttivo”, riportate nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri
a fine marzo.
In merito allo
stress lavoro correlato, è opportuno
ricordare i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004
siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei
lavoratori.
Tale accordo costituisce un riferimento per i datori di lavoro (e
per i lavoratori) per individuare e prevenire o gestire problemi di
stress lavoro-correlato, aiutando a riconoscere alcuni segnali che
potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato: sono
esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress un alto
tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale,
frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei
lavoratori. L’individuazione di tale problema comporta l’adozione
da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o
miste. L’accordo all’art. 6 ne riporta alcuni esempi:
- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli
obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero
assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai
singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e
potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione
dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni
lavorative e l’ambiente di lavoro:
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la
loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili
cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento:
- l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli
accordi collettivi e la prassi.
L`accordo è attualmente l’unico riferimento su cui basarsi per
elaborare la valutazione del
rischio stress lavoro correlato per
gruppi di lavoratori esposti.
Lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore,
indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di
attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro,
ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori
ne sono necessariamente interessati.
Il primo passaggio da parte del datore di lavoro consisterà
nell’adozione di un approccio di tipo oggettivo: mediante lo studio
dell’organigramma, verificherà la presenza di gruppi di lavoratori
che, per la tipologia di attività che svolgono, sono potenzialmente
esposti a tale rischio.
La valutazione potrebbe subito concludersi con un risultato
negativo e con l’impegno da parte del datore di lavoro stesso, in
collaborazione con il medico competente e con l’ufficio del
personale, a monitorare la situazione.
Laddove invece ci siano mansioni potenzialmente esposte per la
tipologia di attività svolte, per l’ambiente in cui operano, ecc.,
il datore di lavoro deve analizzare gli indicatori di stress di cui
all’accordo europeo. L’esistenza di un alto tasso di assenteismo,
di lamentele del personale, di richieste di cambio
mansione/settore, ecc. potrebbero denotare l’esistenza di un
rischio stress lavoro correlato.
Da parte del datore di lavoro un approccio soggettivo e` necessario
se esistono evidenze di tale rischio; la difficoltà sarà quella di
collegare la reazione individuale all’ambiente di lavoro ed a
fattori lavorativi.
Nel caso in cui si riscontri il rischio stress lavoro correlato, il
datore di lavoro metterà in atto interventi di tipo organizzativo,
medico o psicologico, da individuare con l’aiuto di tutte le figure
coinvolte nella gestione della sicurezza, per ridurre o eliminare
tale rischio.
Si ricorda che la mancata valutazione del rischio stress lavoro
correlato è sanzionata ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera a),
con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000
euro.
Fonte:
www.ance.it
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