Pronto il modello di comunicazione per poter accedere alla
detrazione d'imposta del 55%. Sul sito dell'
Agenzia delle
Entrate, infatti, è stato pubblicato il
Provvedimento
protocollo 57639 del 6 maggio 2009 recante "Approvazione del
modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di
riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo
d'imposta nonché delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle
entrate dei dati in possesso dell'ENEA.".
Il Provvedimento era atteso da parecchio tempo in quanto il modello
allegato allo stesso era previsto dall'articolo 29, comma 6, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in cui era
precisato che doveva essere approvato entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione.
Ricordiamo che la legge finanziaria 2007 ha introdotto una
detrazione d'imposta del 55%, in relazione alle spese
sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti,
residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile
sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione
energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari
con essi conviventi.
Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché
abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti
immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o
professione.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di
coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di
pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da
più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può
essere trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la
comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del
condominio o da uno dei condomini.
E' utile, altresì, precisare che tutti i soggetti che intendono
avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA entro
90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet
efficienzaenergetica.acs.enea.it , ottenendo
ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Comma 6 dell'articolo 29 del dl n. 185/2008 convertito dalla
legge n. 2/2009 precisa che la comunicazione all'Agenzia delle
Entrate deve essere inviata per le
spese sostenute nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Le istruzioni allegate al modello di comunicazione predisposto
dall'Agenzia delle Entrate precisano, poi, che i contribuenti che
effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare
il modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre
il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le
spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i
lavori sono terminati.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con
riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti
ipotesi:
- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo
d'imposta;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono
sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi
d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo
d'imposta. Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con
periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la
comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese e,
pertanto, le prime comunicazioni devono essere inviate a partire
dall'anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel
corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione
energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto ad inviare la
comunicazione
entro il 31 marzo 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione
entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state
sostenute le spese.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via
telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti
incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti,
associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Nel provvedimento viene precisato che per gli interventi i cui
lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere
presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo
d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della
comunicazione.
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