DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE

08/05/2009

Pronto il modello di comunicazione per poter accedere alla detrazione d'imposta del 55%. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, infatti, è stato pubblicato il Provvedimento protocollo 57639 del 6 maggio 2009 recante "Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonché delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA.".
Il Provvedimento era atteso da parecchio tempo in quanto il modello allegato allo stesso era previsto dall'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in cui era precisato che doveva essere approvato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ricordiamo che la legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta del 55%, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.
Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o professione.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

E' utile, altresì, precisare che tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet efficienzaenergetica.acs.enea.it , ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comma 6 dell'articolo 29 del dl n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 precisa che la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere inviata per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Le istruzioni allegate al modello di comunicazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate precisano, poi, che i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
  • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
  • per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta. Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese e, pertanto, le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall'anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 31 marzo 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Nel provvedimento viene precisato che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

A cura di Paolo Oreto


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