A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico Edilizia) l'idoneità di un immobile ad essere
utilizzato come civile abitazione o, diversamente, per lo
svolgimento di una attività economica-produttiva è attestata
dall'Amministrazione con l'unico certificato di agibilità.
In questo modo il legislatore del 2001 ha superato l'antica
dicotomia tra certificato di abitabilità per gli immobili ad uso
abitativo e certificato di agibilità per le altre categorie.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 2760 del
30 aprile 2009 chiarisce quali presupposti devono esistere perché
l'Amministrazione rilasci il certificato di agibilità e risolve il
problema della legittimazione del terzo (ad esempio, un vicino) a
chiedere l'annullamento della certificazione rilasciata dal
Comune.
Nel 2004 il Comune di Procida rilasciava ad una Società il
certificato di agibilità per un immobile dove svolgeva l'attività
di autoscuola.
Un'altra Società concorrente della prima che svolgeva la medesima
attività in un immobile non distante, si rivolgeva al Tar Campania
per chiedere l'annullamento del certificato.
In particolare, la Società ricorrente lamentava che l'immobile per
il quale era stato rilasciato il certificato di agibilità era stato
costruito abusivamente e non sanato e che si trovava sotto un
costone roccioso non messo in sicurezza così da rappresentare un
pericolo per l'incolumità dei frequentatori l'autoscuola.
L'autoscuola proprietaria dell'immobile, costituitasi in giudizio,
eccepiva, innanzitutto il difetto di legittimazione dell'autoscuola
concorrente a chiedere l'annullamento del certificato di
agibilità.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esaminare l'appello avverso la
sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso annullando il
certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Procida, conferma
la decisione dei primi giudici, affermando due principi.
Primo, in ordine all'ammissibilità del primitivo ricorso,
l'autoscuola era sicuramente legittimata a ricorrere contro il
certificato rilasciato all'appellante. Due interessi,
reciprocamente interferenti, sorreggono idoneamente tale
legittimazione: innanzitutto quello, proprio di ogni soggetto che
si trovi in una situazione di vicinanza o di stabile collegamento
con un immobile, di contestarne l'eventuale difformità rispetto
alla normativa edilizia, urbanistica e sanitaria; non disgiunto da
tale interesse si ravvisa poi, nella fattispecie, quello
specificatamente commerciale della autoscuola ad impedire lo
svolgimento di un'attività economica concorrente in locali
inadatti, stante l'esigenza, positivamente affiorante dal tenore
dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998, di allineare la protezione dei
valori urbanistico-edilizi a quella delle esigenze della
distribuzione commerciale.
Secondo, il certificato di agibilità non può essere rilasciato per
un immobile abusivo e non sanato. Infatti, è la stessa legge ad
individuare, nella necessaria conformità dei manufatti alle norme
urbanistico-edilizie, il presupposto indispensabile per il
legittimo rilascio del suddetto certificato.
In tal senso depongono chiaramente sia l'art. 24, comma 3, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("... il soggetto titolare del
permesso di costruire ... (è) tenut(o) a chiedere il certificato di
agibilità") sia, con specifico riferimento alla normativa sul
condono, l'art. 35, comma 20, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ("A
seguito della concessione ... in sanatoria viene altresì rilasciato
il certificato di ... agibilità").
© Riproduzione riservata