RILASCIO PER GLI IMMOBILI ABUSIVI E NON SANATI ED IMPUGNATIVA DA PARTE DI UN SOGGETTO NON PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

11/05/2009

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) l'idoneità di un immobile ad essere utilizzato come civile abitazione o, diversamente, per lo svolgimento di una attività economica-produttiva è attestata dall'Amministrazione con l'unico certificato di agibilità.

In questo modo il legislatore del 2001 ha superato l'antica dicotomia tra certificato di abitabilità per gli immobili ad uso abitativo e certificato di agibilità per le altre categorie.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 2760 del 30 aprile 2009 chiarisce quali presupposti devono esistere perché l'Amministrazione rilasci il certificato di agibilità e risolve il problema della legittimazione del terzo (ad esempio, un vicino) a chiedere l'annullamento della certificazione rilasciata dal Comune.

Nel 2004 il Comune di Procida rilasciava ad una Società il certificato di agibilità per un immobile dove svolgeva l'attività di autoscuola.
Un'altra Società concorrente della prima che svolgeva la medesima attività in un immobile non distante, si rivolgeva al Tar Campania per chiedere l'annullamento del certificato.
In particolare, la Società ricorrente lamentava che l'immobile per il quale era stato rilasciato il certificato di agibilità era stato costruito abusivamente e non sanato e che si trovava sotto un costone roccioso non messo in sicurezza così da rappresentare un pericolo per l'incolumità dei frequentatori l'autoscuola.

L'autoscuola proprietaria dell'immobile, costituitasi in giudizio, eccepiva, innanzitutto il difetto di legittimazione dell'autoscuola concorrente a chiedere l'annullamento del certificato di agibilità.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esaminare l'appello avverso la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso annullando il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Procida, conferma la decisione dei primi giudici, affermando due principi.

Primo, in ordine all'ammissibilità del primitivo ricorso, l'autoscuola era sicuramente legittimata a ricorrere contro il certificato rilasciato all'appellante. Due interessi, reciprocamente interferenti, sorreggono idoneamente tale legittimazione: innanzitutto quello, proprio di ogni soggetto che si trovi in una situazione di vicinanza o di stabile collegamento con un immobile, di contestarne l'eventuale difformità rispetto alla normativa edilizia, urbanistica e sanitaria; non disgiunto da tale interesse si ravvisa poi, nella fattispecie, quello specificatamente commerciale della autoscuola ad impedire lo svolgimento di un'attività economica concorrente in locali inadatti, stante l'esigenza, positivamente affiorante dal tenore dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998, di allineare la protezione dei valori urbanistico-edilizi a quella delle esigenze della distribuzione commerciale.

Secondo, il certificato di agibilità non può essere rilasciato per un immobile abusivo e non sanato. Infatti, è la stessa legge ad individuare, nella necessaria conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie, il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del suddetto certificato.
In tal senso depongono chiaramente sia l'art. 24, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("... il soggetto titolare del permesso di costruire ... (è) tenut(o) a chiedere il certificato di agibilità") sia, con specifico riferimento alla normativa sul condono, l'art. 35, comma 20, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ("A seguito della concessione ... in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di ... agibilità").




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