A fine di promuovere il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti e con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili,
dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici,
la Regione Lazio ha pubblicato sul BURL 21/04/2009 n. 15 la legge
16 aprile 2009, n. 13 recante
Disposizioni per il recupero a
fini abitativi dei sottotetti esistenti.
In particolare, la legge è composta da 7 articoli che prevedono:
- l’art. 1 definisce la finalità della legge;
- l’art. 2 da una definizione puntuale a sottotetto come: volume
sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compreso
nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo
titolo abilitativo, non siano stato computato come volume
residenziale;
- l’art. 3 definisce le condizioni per il recupero dei
sottotetti;
- gli art. 4, 5 e 6 definiscono la classificazione
dell’intervento, le modalità di intervento e vincolano il recupero
del sottotetto all’utilizzo di tecniche per l’isolamento termico,
di architettura sostenibile e di bioedilizia, di risparmio idrico,
al ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle
tradizioni costruttive biosostenibili;
- l’art. 7 definisce esclusioni e deroghe.
La legge messa a punto dalla Regione Lazio non risulta essere una
novità in tema di recupero dei sottotetti, vediamo, infatti, che
altre Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), hanno già
legiferato in tema di recupero dei sottotetti ammorbidendo le leggi
nazionale e rendendo più semplice le relative pratiche
connesse.
Per quanto riguarda le condizioni per il recupero, la legge prevede
che, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo,
possono essere recuperati i sottotetti attigui o comunque annessi
ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora
sussistono le seguenti condizioni:
- l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato
legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa
vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
- l’altezza media interna netta (nel caso in cui il solaio
sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende
come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale
orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso) deve essere fissata
in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20
metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti
nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
montani è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20
metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
- nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata
come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con
una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante
deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
(per questi due ultimi punti è consentito l’abbassamento
dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta
dello stesso, a condizione che non incida negativamente sulla
statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i
requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, previsti
dalla normativa vigente, nonché le norme sismiche.)
- in caso di soffitto non orizzontale, fermo restando il secondo
punto, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a
1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli
spazi accessori o di servizio;
- gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi previsti nel
secondo punto devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi
fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;
- sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al
fine di assicurare i parametri fissati dalla legge.
L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all’obbligo
di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa
abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova
unità immobiliare.
In caso di comprovata impossibilità, per mancata disponibilità di
spazi idonei, di assolvere a quest’ultimo obbligo, è consentito,
anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di
recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma
che sarà destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del
comune.
© Riproduzione riservata