Nell'ottica dei processi di semplificazione ed integrazione degli
adempimenti per l'iscrizione al catasto delle nuove costruzioni e
al fine di gestire e garantire il collegamento e la continuità
delle informazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto
Edilizio Urbano nel cambiamento di stato di una particella terreni
a seguito di edificazione, l'Agenzia del Territorio ha pubblicato
la circolare n. 1 dell'8 maggio 2009 recante
Sperimentazione
nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto
Edilizio Urbano.
Le procedure messe a punto dall'Agenzia del Territorio
costituiscono anche il presupposto per un'ulteriore possibile
semplificazione volta all'unificazione del documento di
aggiornamento catastale, ai fini dell'edificazione o ampliamento di
nuove costruzioni, attualmente composto dal documento di
aggiornamento cartografico e delle informazioni censuarie del
Catasto Terreni (prodotto con procedura PREGEO) e quello del
Catasto Edilizio Urbano (prodotto con la procedura DOCFA).
Le procedure di semplificazione verranno inizialmente sperimentate,
a partire dall'11 maggio 2009, negli Uffici provinciali di Siena,
Como, Rieti, Isernia e Rimini, presso i quali i tipi mappali
presentati con la procedura PREGEO 10 seguiranno il nuovo iter
procedurale.
Per la gestione, infatti, di eventuali disallineamenti tra la ditta
che presenta il tipo mappale e quella iscritta al Catasto Terreni è
vincolante l'utilizzo della procedura PREGEO 10 che, attualmente, è
in fase di sperimentazione in 17 uffici provinciali e che, a breve,
diverrà facoltativa in tutti gli uffici nazionali per poi diventare
obbligatoria.
L'introduzione di PREGEO 10 consente, infatti, di individuare i tre
seguenti motivi di disallineamento:
- incompletezza dei dati anagrafici e/o delle titolarità;
- mancata o errata registrazione della voltura;
- stato di fatto no legittimato per inesistenza di atti legali
giustificanti uno o più passaggi intermedi.
L'aggiornamento delle banche dati catastali per effetto delle nuove
procedure messe a punto dall'Agenzia delle Entrate avrà le seguenti
conseguenze:
- la particella terreni su cui è stato edificato l'immobile è
individuata con un nuovo numero e trasferita alla partita speciale
1 "Area di enti urbani e promiscui;
- la particella edificata viene iscritta al Catasto Edilizio
Urbano con il medesimo identificativo attribuito nella mappa ed
intestato alla medesima ditta presente negli atti censuari del
Catasto Terreni ed individuata come nuova tipologia immobiliare
transitoria denominata F6 "Fabbricato in attesa di
dichiarazione";
- al momento della dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano,
fatto salvo il perfezionamento della ditta costituita in automatico
nei casi in cui risultasse necessario, l'identificativo attribuito
all'immobile qualificato in categoria F6 è soppresso e sono
costituite le diverse unità immobiliari comprese nel fabbricato,
ciascuna contraddistinta con il proprio subalterno e le
tradizionali informazioni costituite dai dati
tecnico-amministrativi; nel caso di dichiarazione concernente una
sola unità immobiliare, alla stessa è confermato l'identificativo,
privo di subalterno, attribuito all'immobile F6.
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