- Valutare e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti delle
superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di
calore per irraggiamento solare[7];
- Utilizzare in maniera ottimale le potenzialità della
ventilazione naturale dell’edificio, considerando le condizioni
ambientali esterne e le caratteristiche distributive ricorrendo
eventualmente a sistemi di ventilazione meccanica;
- Ad esclusione della zona F eseguire le seguenti verifiche, per
le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s,
sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
- per tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una
delle seguenti verifiche):
- valore della massa superficiale Ms superiore a 230 kg/m2;
- valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE
inferiore a 0,12 W/m2 °K
- per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, il valore
del modulo della trasmittanza termica periodica YIE[8], sia
inferiore a 0,20 W/m2 °K
Il decreto, inoltre, stabilisce che gli effetti positivi che si
ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o
trasmittanza termica periodica delle pareti opache, possono essere
raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali,
anche innovativi, ovvero coperture a verde[9], che permettano di
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in
funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve
essere prodotta un’adeguata documentazione e certificazione delle
tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le
disposizioni sopra indicate.
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER EDIFICI PUBBLICI O AD USO
PUBBLICO
In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici
pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9
dell’allegato A al D.lgs 192/05, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
- i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’allegato
C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
- il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già
previsto al punto 5, dell’allegato C, del decreto legislativo, È
calcolato con la seguente formula: g = (75 + 4 log Pn) %;
- i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest’ultima fosse prevista.
IMPIANTI
Per gli impianti vigono numerose disposizioni differenziate a
seconda che si tratti di nuovi impianti, di ristrutturazione o di
sostituzione di impianti esistenti, con specifiche anche per le
pompe di calore ed i generatori alimentati a biomasse
combustibili.
Una delle novità introdotte riguarda la trasformazione di impianti
termici centralizzati in impianti con generazione di calore
separata per singola unità abitativa. Infatti, negli edifici
esistenti aventi un numero di unità abitative superiore a 4
(appartenenti alle categorie E1 e E2) ovvero nel caso in cui
l’impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o uguale
a 100 kW), È previsto il mantenimento dell’impianto termico
centralizzato laddove esistente, a meno di cause tecniche o di
forza maggiore da dichiarare nella relazione tecnica.
Inoltre È previsto (nel caso di ristrutturazione dell’impianto o di
nuova installazione)che debbano essere realizzati gli interventi
atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione
e la termoregolazione per ogni singola unità abitativa.
Le relative apparecchiature installate devono assicurare un errore
di misura inferiore a più o meno il 5% (si fa riferimento alle
norme Uni in vigore).
GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE
Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria,
rientrano, tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, i
generatori alimentati a biomasse combustibili purché rispettino i 3
requisiti seguenti:
- abbiano rendimento minimo pari alla classe 3 determinata sulla
base della norma Uni En 305-5
- abbiano limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte
quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti
fissati da norme regionali, ove presenti;
- utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo
D.lgs 152/06.
Inoltre, in sede progettuale si deve verificare che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati,
non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di
cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato C al D.lgs 192/05.
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Nel caso di:
- edifici di nuova costruzione
- ristrutturazione di edifici esistenti (ristrutturazioni
integrali di edifici con superficie maggiore di 1000 m2,
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con superficie
maggiore di 1000 m2, e ristrutturazioni totali)
- nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore
fermo restando quanto prescritto dal DPR 412/93 per gli impianti
con potenza superiore a 350 kW, È prescritto, in assenza di
produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o
uguale a 25 gradi francesi:
- un trattamento chimico di condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100
kW;
- un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale
del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW
Nel caso di produzione di acqua calda sanitaria, le disposizioni
precedenti valgono in presenza di acqua di alimentazione
dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi
(norma Uni 8065 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad
uso civile”).
FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
Le disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e
comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
provvedimenti regionali.
Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome
potranno definire metodologie di calcolo della prestazione
energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto ma
nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e
desumibili dal D.lgs 192/05.
Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di
efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto,
tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i
costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle
problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei
cittadini.
[1] La garanzia sullo scostamento dei valori di calcolo, è fornita
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato
termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
Nelle more del rilascio della dichiarazione, la medesima è
sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di
calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica
e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli
organismi citati.
[2] si riferisce alle ristrutturazioni ?integrali? di cui
all?articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs 192/05.
[3] esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
[4]Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi
pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di
aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura,
conformazione e differenze di pressione tra l?ambiente interno ed
esterno.
[5]Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso
l?ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento
[6]La verifica è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, ad
eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal D.lgs 192/05
all?articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1. Qualora non
esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per
i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla
temperatura interna di 20 °C.
[7]il decreto prevede anche l?obbligo dei sistemi schermanti
esterni che, qualora se ne dimostri la non convenienza in termini
tecnico-economici, possono essere omessi in presenza di superfici
vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
[8] Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), è il parametro che
valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell?arco delle 24 ore, definita e
determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
[9] Per coperture a verde, si intendono le coperture continue
dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di
adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche
della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate
tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno
strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di
specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a
verde estensivo) o con interventi di manutenzione media e alta
(coperture a verde intensivo).
Fonte:
www.ance.it