La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 aprile scorso, ha
esaminato lo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2009.
Lo Schema è stato predisposto in base alla L.123/2007, recante
"Misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia", che all'art.1, comma 4 prevede, in
particolare, che i decreti legislativi attuativi siano adottati
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Lo Schema del Governo, come si evince dalla relazione illustrava
dello stesso, introduce, tra l'altro, novità concernenti misure di
semplificazione volte a rendere i precetti dettati dal testo unico
di più semplice applicazione per i soggetti obbligati; il
potenziamento del ruolo degli enti bilaterali e la rivisitazione
dell'apparato sanzionatorio.
In merito alla semplificazione, viene disposto, in particolare, in
relazione al documento di valutazione dei rischi, che sarà
sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che sono
chiamati a contribuire alla progettazione alla elaborazione ed al
costante miglioramento del documento stesso. Altre misure
riguardano le comunicazioni all'INAIL, le modalità dell'utilizzo
del libretto formativo del cittadino e le procedure e condizioni di
operatività della sospensione dell'attività imprenditoriale.
Sulla bilateralità, vengono definiti compiutamente compiti e
prerogative degli organismi bilaterali e valorizzato il loro ruolo
di sostegno alle imprese. In particolare, viene previsto che gli
enti bilaterali certificano i modelli di organizzazione della
sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali
strumenti in ogni ambiente di lavoro e viene, altresì, stabilito
che nel settore edile, in relazione agli alti indici infortunistici
che lo caratterizzano, la formazione dei soggetti preposti in
materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e
realizzandola, non solo nelle imprese ma anche presso gli enti
bilaterali o le casse edili.
Viene, inoltre, rivisitato l'apparato sanzionatorio, al fine di
garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei
dirigenti dei preposti e degli altri soggetti facenti parte del
sistema di prevenzione aziendale sulla base dell'effettività dei
compiti rispettivamente svolti.
Al riguardo, nello Schema viene compresa tra i reati punibili con
la sola ammenda la prescrizione obbligatoria (ex D.Lgs 758/94) che
è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela
della salute e della sicurezza del lavoro permette di mettere in
sicurezza gli ambienti di lavoro.
Sono stati, altresì, aumentati gli importi delle ammende,
generalmente in misura pari alla metà rispetto all'ammontare
attualmente previsto.
Inoltre, viene introdotto un meccanismo in forza del quale
l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e
senza necessità dell'adozione di un atto avente forza di legge,
tenendo conto degli aumenti degli indici ISTAT, ogni cinque
anni.
Nel corso di precedenti riunioni tecniche il coordinamento delle
Regioni in materia di salute ha espresso una serie di osservazioni
e proposte emendative relative alla prima parte dello Schema,
definendo, in particolare, irrinunciabili le richieste di
abrogazione degli articoli relativi alla presunzione di conformità
(art.2 bis) e all'obbligo di impedimento (art.10 bis, con cui viene
introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs 81/2008).
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali ha dichiarato di non accogliere le richieste
suddette, sottolineando, tuttavia, la disponibilità a discuterne
nelle Commissioni parlamentari di competenza.
Le Regioni hanno, altresì, chiesto di aggiungere tra gli obblighi
del committente o del responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell'opera, previste dall'art.58 dello Schema (di
modifica dell'art.90 del D.Lgs 81/2008), il riferimento al "momento
delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di
rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al
rischio di sprofondamento".
Anche questa proposta è stata ritenuta non accoglibile dal
Ministero, in quanto di difficile realizzazione.
Nel corso della seduta le Regioni hanno, quindi, reso sullo Schema
parere negativo ed in allegato all'atto del parere è riportato un
documento contenente tre testi a fronte che riportano gli articoli
oggetto di discussione come approvati in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri, come modificati dagli emendamenti proposti
dalle Regioni, nonché come risultanti dagli emendamenti accolti a
seguito del confronto tecnico tra Governo e Regioni.
Fonte: ANCE
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