Rinviata al 16 agosto 2009 la comunicazione all'INAIL del
nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
resa obbligatoria dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del DLgs
81/2008 e per la cui violazione la sanzione è prevista nella misura
di 500 euro.
Con questa nota, per far fronte all'evoluzione normativa che sta
intervenendo per modificare il testo unico sicurezza lavoro,
l'INAIL ha informato che l'obbligo di comunicare il nominativo del
RLS entro il 31 marzo di ogni anno, potrà essere effettuato per
quest'anno entro il 16 agosto e non più entro il 16 maggio, come
affermato nella precedente circolare del 12 marzo 2009, n. 11.
Ricordiamo che la comunicazione all'INAIL ha cadenza annuale e deve
essere effettuata per ogni singola azienda ovvero per ciascuna
unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale
opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in
essere al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione.
Ricordiamo, inoltre, che con la circolare n. 11/2009 l'INAIL ha
comunicato le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo
dell'applicazione informatica messa a punto dall'INAIL per la
dichiarazione dell'RLS, dividendo per:
- Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL
- Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
- Consulenti del lavoro
Per i suddetti punti, dopo aver effettuato l'operazione di
registrazione e aver ottenuto, quindi, il Codice Cliente, si potrà
selezionare l'applicazione
DICHIARAZIONE RLS per procedere
alla comunicazione secondo le seguenti modalità che seguono:
- Unità produttiva
- Progressivo unità produttiva
- Denominazione
- Indirizzo
- Comune
- Provincia
- CAP
- Dati anagrafici rappresentanti per la sicurezza
- Codice fiscale
- Cognome
- Nome
- Data inizio incarico (ai fini del monitoraggio della cadenza
temporale delle nomine)
Nel caso di più unità produttive, la procedura consente
l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al
RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera.
Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio dei dati, la
procedura registra in archivio i dati comunicati rilasciando
all'utente la ricevuta della comunicazione, anche ai fini della
esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti,
competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Nel caso di modifica dei dati inseriti dopo aver già inviato la
comunicazione, è possibile utilizzare l'apposita funzione
Modifica che prevede che l'operazione sia chiusa entro 5
giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude
automaticamente la richiesta di modifica e conserva la
registrazione della comunicazione preesistente e, quindi, per
produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere
riproposta.
Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire
on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione dell'RLS
tramite fax (800 657 657) utilizzando l'apposito modello
predisposto dall'INAIL.
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