Il Ministero del Lavoro, con la
lettera circolare prot.
25/l/0006675 del 7 maggio scorso avente per oggetto
“autocertificazione per il godimento di benefici normativi e
contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”,
interviene con nuovi chiarimenti in merito
all’
autocertificazione prevista dal D.M. 24 ottobre 2007; la
lettera circolare in argomento fa seguito alle precedenti circolari
n. 5 del 30 gennaio 2008, n. 34 del 15 dicembre 2008 e n. 10 dell’1
aprile 2009 ed alla lettera circolare n. 4549 del 31 marzo
2009.
Nella nota viene ricordato che l’autocertificazione può essere
presentata con le seguenti modalità:
- raccomadata postale;
- raccomandata a mano;
- fax;
- per via telematica.
e che in tutte le ipotesi alla stessa deve essere allegata copia
del documento di identità valido.
La norma individua l’1 luglio 2007 come data dalla quale il
godimento dei benefici è subordinato al possesso del Durc ed al
rispetto degli accordi e contratti collettivi ed il Ministero
ricorda che il Durc, così come previsto dall’articolo 1175 della
Finanziaria 2007, non è rilasciato per determinati periodi a fronte
delle violazioni indicate dal D.M. 24 ottobre 2007 che è, poi,
entrato in vigore nel dicembre dello stesso anno.
Il Ministero del Lavoro ha, poi, chiarito con la precedente nota
prot. 25/l/0009503 del 17 luglio 2007 che, prima dell’emanazione
del D.M. 24 ottobre 2007, la norma sull’applicazione dei benefici
in argomento trova applicazione soltanto nella parte relativa al
rispetto degli accordi e contratti collettivi e delle altre
condizioni di legge e, pertanto:
- dall’1 luglio 2007 al 29 dicembre 2007 il godimento dei
benefici in argomento è subordinato al rispetto degli accordi e
contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;
- dal 30 dicembre 2007, il godimento dei benefici è subordinato
anche al possesso del Durc.
Per quanto concerne la procedura telematica occorre, poi, fare
riferimento alla precedente circolare del Ministero del lavoro n.
10 dell’1 aprile 2009.
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