Con l'espressione
responsabilità amministrativa ci si
riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di
amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente
nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento
della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno
a favore dell'amministrazione danneggiata.
Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale nel senso che
presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita,
distruzione, sottrazione di beni o valori della P.A., ovvero come
mancato guadagno.
Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene
pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad
esempio l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione) se comporta
dei costi e delle spese per il suo ripristino è un danno
risarcibile. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il
danno deve essere certo, attuale ed effettivo.
Nel quantificare il danno il Giudice deve, comunque, tenere conto
dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti
sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se
dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche
un'utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l'ammontare
del danno).
Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di
responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una
condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al
rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno
pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e
immediata di detta condotta.
La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se
non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito del dante
causa).
La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di tutti gli
amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati
alla p.a. da un rapporto d'impiego o di ufficio.
Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di
incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d.
funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni
pubbliche.
La giurisprudenza della Corte dei Conti, confortata dalla Corte di
Cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche
soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio
apparato organizzativo (esempio: i progettisti ed i direttori dei
lavori).
Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla
giurisdizione contabile.
Con la sentenza n. 1057 del 24 aprile 2009 i Giudici della Corte
dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia si sono
pronunciati sulla responsabilità erariale nei confronti di un
Comune di architetti liberi professionisti incaricati della
progettazione e della direzione lavori di un'opera pubblica.
L'opera consisteva nei lavori di restauro e consolidamento di un
antico castello.
Subito dopo l'inizio lavori l'impresa appaltatrice lamentò la
incompletezza del progetto nella parte relativa alle fondazioni
degli edifici da realizzare (mancata o incompleta rispondenza alle
prescrizioni della normativa edilizia per le zone soggette a
rischio sismico). Tali carenze ostacolarono l'approvazione da parte
del Genio Civile dei calcoli delle strutture in cemento armato
faticosamente predisposti da tecnici incaricati dall'impresa sulla
base del progetto originario che non avrebbe offerto soluzioni
idonee agli effetti di garantire la stabilità strutturale in zona
sismica.
L'impresa, quindi, agiva innanzi al Giudice ordinario per chiedere
la risoluzione in danno del contratto di appalto.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava risolto in
contratto di appalto e condannava il Comune al pagamento della
somma di Euro ? 123.764, 64, somma che poi effettivamente veniva
pagata all'impresa ascrivendola come debito fuori bilancio.
La Procura presso la Corte dei Conti apriva quindi un'indagine a
carico dei due tecnici che si concludeva con il rinvio a giudizio
degli stessi.
La Corte, con lunga motivazione dovuta anche alla complessità della
vicenda e dell'istruttoria affermava la responsabilità dei due
architetti e li condannava a risarcire al Comune della somma di
Euro 60.000,00 (30.000,00 ciascuno).
In particolare, i Giudici contabili hanno ravvisato nel
comportamento dei due architetti, unitariamente considerato nelle
due fasi di svolgimento dell'incarico ad essi affidato, che
comprende la progettazione e la direzione dei lavori, gli estremi
della colpa grave.
In estrema sintesi le gravi manchevolezze dei convenuti nello
svolgimento dell'incarico affidato si deducono in maniera compiuta
dalle anomalie che sono state avvistate nella progettazione
dell'opera appaltata, rivelatasi carente nella sua impostazione
originaria dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità e
dalle discutibili motivazioni irrazionalmente assunte per la
sospensione dei lavori nonché dalle omissioni di doverose
iniziative per cui è stata obliterata la tempestiva redazione di
perizia di variante necessaria. Ove tali iniziative fossero state
effettivamente prese si sarebbe ovviato, innanzitutto, alle lacune
progettuali riscontrate dall'Ufficio del Genio Civile e, poi, si
avrebbe avuta la previsione globale e compiuta del prezzo di tutte
le nuove categorie di opere ottenendo il risultato di acclarare la
rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere
costituenti oggetto del contratto di appalto.
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