ANTICIPATI AL 30 GIUGNO GLI OBBLIGHI PER L'ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

21/05/2009

Anticipato al 30 giugno 2009 il termine del regime transitorio relativo agli obblighi previsti dal paragrafo 11.3.2 del dm 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni) riguardante l'acciaio B450A e B450C.
Questo è quanto disposto dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11/04/2009, n. 85, che ha convertito in legge, con modificazioni, il dl 10 febbraio 2009, n. 5, recente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. L'anticipazione al 30 giugno 2009 comporta l'obbligo in fase di progettazione di prendere in considerazione nei calcoli dei valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura previsti dalle tabelle 11.3.Ia (per entrambe gli acciai) e rispettare i requisiti indicati nelle tabelle 11.3.Ib (per l'acciaio B450C) e 11.3.Ic (per l'acciaio B450A).

Per quanto riguarda l'accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 + o - 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura ambiente. In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2). La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 + o - 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 + o - 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e di impiego, considerato il fatto che l'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, prima della fornitura in cantiere tali elementi possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire:
  • in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
  • nei centri di trasformazione previsti dal paragrafo 11.3.1.7 del dm.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata e marchiatura di prodotto che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilità come indicato al paragrafo 11.3.1.4 del dm.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale utilizzabile senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Anche le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm. Mentre per gli acciai B450A il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a 16 mm (compreso) per B450C e fino a 10 mm (compreso) per B450A.

Particolare attenzione, infine, ai controlli di accettazione in cantiere, che sono obbligatori, con le modalità di esecuzione specificate ai paragrafi 11.3.2.11.3 e 11.3.2.10.4.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, etc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.



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