Inammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio in luogo ad un certificato richiesto espressamente
all'interno del bando di gara.
Lo ha affermato la Sez. V del
Consiglio di Stato con la
sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, in risposta al ricorso
presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale, recante il rigetto
dell'originario ricorso proposto, e che aveva considerato legittima
l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di
spazzaneve e di spargimento del sale, per inadempimento alle
prescrizioni del capitolato in ordine alla produzione della carta
di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione dei mezzi da impiegare nell'espletamento del
servizio.
La ricorrente era stata esclusa dalla gara per non aver allegato
alla documentazione di corredo dell'offerta, nei termini utili per
la presentazione delle domande né la carta di circolazione né il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione di uno dei mezzi
indicati per l'espletamento del servizio. La rilevanza di tali
documenti, per come ha correttamente osservato il giudice di primo
grado, era stata espressamente correlata nel capitolato d'appalto
alla possibilità di desumere la potenza dei mezzi da quei
documenti. Inoltre, quei documenti dovevano servire, nella logica
delle regole di gara, a dimostrare la proprietà dei mezzi in capo
al partecipante, atteso che era espressamente escluso che si
potesse concorrere alla gara con mezzi di proprietà di terzi.
Come osservato dai giudici di Palazzo Spada, nelle procedure di
affidamento degli appalti pubblici,
il meccanismo
competitivo proprio della gara è tale per cui il
rispetto
puntuale delle formalità prescritte dalla
lex
specialis non può essere oggetto di interpretazioni,
che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero
procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le
prescrizioni previste dal bando di gara.
Se il capitolato
d'appalto prescrive la produzione di determinati documenti,
ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
significherebbe forzare in modo inammissibile il meccanismo delle
regole di gara.
L'applicazione indiscriminata della normativa in materia di
semplificazione amministrativa può portare ad una violazione del
principio di
par condicio proprio di una gara d'appalto.
Per tale motivo i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuta
corretta l'esclusione dalla gara della ricorrente e quindi anche la
sentenza di primo grado.
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