Sono entrate in vigore, venerdì 12 maggio, i due Decreti
Legislativi n. 156 e n. 157 recanti le modifiche al DLGS n. 42/2004
(Codice urbani).
I due Decreti Legislativi sono datati 24 marzo 2006 e sono stati
pubblicati sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale
n. 97 del 27 aprile.
I provvedimenti sono stati predisposti in attuazione dell’art. 10,
comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad
apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni
dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio
2006.
Ricordiamo le più importanti novità.
Interesse culturale di immobili
Viene modificato il procedimento per la verifica dell’interesse
culturale dei beni pubblici (o di persone giuridiche private senza
scopo di lucro) realizzati da oltre cinquanta anni e sottoposti,
quindi, dal Codice a misure di tutela in via cautelare fino
all’emanazione del provvedimento di vincolo.
In particolare, viene soppressa la norma che, in caso di mancata
pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di
legge, prevedeva un’ipotesi di silenzio-assenso e, quindi, la non
sussistenza dell’interesse culturale del bene con la conseguente
possibilità di sdemanializzarlo ed alienarlo liberamente.
Mutamenti di destinazione d’uso
Viene introdotta una procedura per il controllo preventivo della
compatibilità dell’uso del bene vincolato con il suo carattere
storico-artistico, attraverso l’obbligo di comunicazione dei
mutamenti di destinazione d’uso alla soprintendenza.
Nulla osta Soprintendenza
Viene eliminato il silenzio assenso nel procedimento di rilascio
del nulla osta, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione
della domanda senza che la soprintendenza si sia pronunciata.
Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio del nulla osta,
il soprintendente può dettare prescrizioni, ovvero integrare o
variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione.
Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione attribuito al Ministero dei beni
culturali, alla regione e agli altri enti territoriali interessati
in caso di alienazione a titolo oneroso (vendita, permuta, ecc.) di
un bene vincolato, viene esteso anche alle ipotesi di conferimento
in società.
Vengono, poi, modificati i termini del procedimento di esercizio
della prelazione, che ha inizio con la denuncia dell’atto di
cessione al soprintendente del luogo dove si trova il bene e si
conclude entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia
stessa.
Valorizzazione dei beni paesaggistici
Si stabilisce espressamente che la funzione di valorizzazione dei
beni paesaggistici comprende anche il recupero e la
riqualificazione degli immobili e delle aree vincolati che
risultano compromessi o degradati, nonchè la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti e integrati.
Procedimento di vincolo paesaggistico
Al fine di determinare meglio i termini, coordinare e chiarire
alcune disposizioni, viene riscritto il procedimento amministrativo
regionale che porta alla imposizione del vincolo paesaggistico, che
può essere così riassunto:
- presentazione all’apposita Commissione regionale di una
richiesta di valutazione dell`interesse paesaggistico dell’immobile
da parte del direttore regionale, regione o degli altri enti
pubblici territoriali interessati;
- la Commissione regionale entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta formula la proposta di vincolo;
- pubblicazione della proposta di vincolo sull’albo pretorio per
90 giorni e deposito presso gli uffici dei comuni interessati;
- presentazione alla regione di osservazioni e documenti da parte
dei soggetti pubblici e privati interessati entro 30 giorni
successivi alla fine della pubblicazione;
- emanazione da parte della Regione del provvedimento di
imposizione del vincolo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini
per le osservazioni;
- pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione, notifica al proprietario
qualora riguardi singoli immobili di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) e trascrizione nei registri immobiliari a cura
della regione.
Pianificazione paesaggistica
Senza alterare il principio per cui il piano paesaggistico ha ad
oggetto l’intero territorio regionale ma detta prescrizioni
conformative solo per le aree e gli immobili vincolati, si
specifica che fra gli obiettivi del piano vi devono essere:
- il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi
costitutivi dei beni vincolati, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con il valore paesaggistico della zona e con
il principio del minor consumo del territorio;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
che risultano compromessi o degradati;
- l’individuazione di altri interventi di valorizzazione del
paesaggio, anche in relazione al principio dello sviluppo
sostenibile.
Autorizzazione in sanatoria per gli abusi minori
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per
l’autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che
può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
- per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi
utili;
- per l’utilizzazione di materiali diversi da quelli
autorizzati;
- per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le tipologie precedentemente indicate il proprietario o il
possessore o detentore dell’immobile potrà richiedere di accertare
la loro compatibilità paesaggistica e l’autorità competente dovrà
decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza che avrà novanta giorni di tempo per esprimersi.
Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma
"equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l’obbligo di
"rimissione in pristino a proprie spese".
Condono ambientale
Il nuovo comma 3 ter dell’art. 182 disciplina ulteriormente la
sanatoria straordinaria. In particolare, viene chiarito che:
- le domande presentate entro il 31 gennaio 2005, se accolte,
permetteranno di estinguere sia il reato penale che l’illecito
amministrativo;
- il parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento
edilizio che la soprintendenza deve rilasciare all’amministrazione
è vincolante e quindi non può essere disatteso;
- il procedimento deve essere comunque concluso con provvedimento
espresso motivato, sebbene continui a non essere indicato un
termine finale;
- resta ferma la quantificazione della sanzione pecuniaria
prevista dalla Legge 308/2004, determinata previa perizia di stima,
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione, a cui peraltro deve
aggiungersi una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata
dall`amministrazione tra un minimo di Euro 3.000 e un massimo di
Euro 50.000.
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