Risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo:
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009
il primo
dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che era stato
approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su
proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola e
che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni.
Il regolamento, necessario per l'accoglimento della direttiva
2002/91 emanata dall'UE, è il primo dei tre decreti attuativi che
il Governo avrebbe dovuto emanare (due DPR in riferimento alle
lettere a), b) e c) comma 1 dell'art. 4 e un decreto
interministeriale in riferimento al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs
192/2005) ed è soprattutto
diretto alle Regioni che non hanno
ancora legiferato in materia di certificazione energetica,
anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su
quella nazionale.
Il decreto in argomento è composto dai seguenti otto articoli:
- ambito di intervento e finalità;
- definizioni;
- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici e degli impianti;
- criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche
degli edifici e degli impianti;
- criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale;
- funzioni delle regioni e delle province autonome;
- disposizioni finali;
- copertura finanziaria.
Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di
unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui
sia presente un
impianto di riscaldamento centralizzato di
potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di
impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o
di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia
centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento
autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica
attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il
contenimento del consumo energetico.
Come rilevato con soddisfazione da
Confedilizia "La versione
del provvedimento pubblicata in Gazzetta supera quindi la
disposizione in prima battuta approvata dal Consiglio dei ministri,
che prevedeva, per gli immobili sopra indicati, il divieto di
trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti
autonomi”.
Il decreto prevede, inoltre, che in tutti gli edifici esistenti con
un numero di
unità abitative superiore a 4, in caso di
installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è
necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per
permettere, ove tecnicamente possibile, la
contabilizzazione e
la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli
eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli
interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche
equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione
tecnica.
Per quanto concerne, infine, le disposizioni sulla periodicità
minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, viene
fissato:
- a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
- a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette
nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e
per gli impianti a camera aperta installati nei locali
abitati;
- a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni
di anzianità.
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