Meno di due settimane ancora per pagare l'Ici, l'imposta comunale
sugli immobili. Abolita la tassa per la casa d'abitazione, l'Ici
sopravvive ancora per altri immobili: le seconde case, le
abitazioni date in affitto, i negozi, gli uffici, per fare alcuni
esempi. L'imposta deve essere pagata anche per le case di lusso -
abitazioni signorili, ville e castelli - anche se sono adibite ad
abitazione principale.
Ecco un promemoria.
- SCADENZA 16 GIUGNO. Salvo differenti termini stabiliti dal
Comune interessato deve essere versata la prima rata (in acconto)
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009
- SI PAGA SU CASE DI LUSSO. Restano soggetti
all'imposta,anche se adibiti ad abitazione principale, gli immobili
di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8
(Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici).
- ICI RESTA ANCHE SU SECONDE CASE E UFFICI. Ad essere
soggetti all'imposta sono tutti gli immobili abitativi diversi da
quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione,
utilizzati come seconde case, ecc.) nonché tutti gli immobili non
utilizzati come abitazione (uffici, negozi, ecc.).
Entro 16 giugno l'Ici, su ville e seconde case
- COME SI CALCOLA. L'imposta si determina applicando alla
base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite annualmente
dal Comune. Il versamento dell'Ici dovuta per l'intero anno e'
effettuato in due rate: la prima, entro il 16 giugno, pari al 50%
dell'imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni
del 2008; la seconda, dall'1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno,applicando aliquote e detrazioni del 2009
ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto.
E' possibile scegliere di versare l'imposta per tutto l'anno in
unica soluzione, entro il 16 giugno, ma in questo caso devono
essere applicate aliquote e detrazioni valide per il 2009.
- DOVE SI PAGA. Il pagamento dell'Ici può essere effettuato
con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli
uffici postali; al concessionario della riscossione; per via
telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici
postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della
riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle
Poste).
Fonte: Demaniore
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