Rendimento energetico in edilizia: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il Decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante
Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il DPR è il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che
era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6
marzo e che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre
anni, e definisce i
criteri generali, le
metodologie di
calcolo e i
requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per
l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni
di edifici esistenti.
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici l'art. 3 del DPR definisce che si debbano
adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle
norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS
11300 e loro successive modificazioni, ovvero:
- le UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- le UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Dal punto di vista tecnico, il l'art. 4 del DPR definisce i criteri
generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
e degli impianti, a titolo d'esempio, è previsto che per tutte le
categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e
nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in
sede progettuale:
- alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso
risulti inferiore ai dlgs 192/2005;
- alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il
raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della
temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e
la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per
gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
- per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali
ai seguenti valori:
- 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
- 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
- per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
- 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
- 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Il DPR prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le
verifiche previste in una relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e relativi impianti termici, che, il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25
e 26 della legge 10/1991. Per quanto concerne schemi e modalità per
la compilazione delle relazioni tecniche si può fare riferimento
all'Allegato E al dlgs 192/2005.
I calcoli e le verifiche devono eseguiti utilizzando metodi che
garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche,
considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi
deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI
e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella
relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali
nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR,
purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi
rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN.
Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio
occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
- lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno;
- lo scambio termico per ventilazione (naturale e
meccanica);
- lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
- gli apporti termici interni;
- gli apporti termici solari;
- l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
- l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti
climatizzati;
- le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici
e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di generazione del calore e le corrispondenti
perdite di energia;
- l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia;
- per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni
dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione,
salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni
nel caso specifico.
Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l'esercizio,
la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale, l'art. 5 del DPR fissa le seguenti
scadenze temporali (previste dall'Allegato L al Dlgs 192/2005):
- ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità
di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di
generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati
all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior
sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un'aria comburente
che risente delle normali attività che sono svolte all'interno
delle abitazioni;
- ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW.
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