I risultati del
monitoraggio, reso noto il 25 maggio scorso
e realizzato dal
Centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri, sui bandi di gara per l’affidamento dei servizi di
ingegneria (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per
la sicurezza, collaudo, misura e contabilità etc.) pubblicati nel
periodo compreso tra gennaio e marzo 2009 confermano le
numerose
criticità legate sia agli
eccessivi ribassi sia al fatto
che le pubbliche amministrazioni, in numerosi casi, per la cifra da
porre a base della gara non fanno riferimento alle tariffe di cui
al D.M. 4/4/2001.
Il monitoraggio del CNI si riferisce a 836 bandi dei quali:
- 334 (40%) in cui è richiesta almeno una delle fasi di
progettazione senza direzione dei lavori;
- 226 (27%) in cui è prevista anche l’esecuzione dei lavori, 35
dei quali in project financing;
- 210 (25%) bandi in cui sono richiesti altri servizi di
ingegneria quali collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, studi di
fattibilità, valutazione ambientale strategica, misure e
contabilità, pianificazione urbanistica, etc.;
- 66 (8%) bandi relativi a concorsi di idee o di
progettazione.
Il primo problema che viene posto nel monitoraggio è quello legato
alle modifiche introdotte, dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152,
nel comma 2 dell’articolo 92 del Codice dei contratti con cui viene
lasciata alla
discrezionalità delle stazioni appaltanti
l’utilizzazione del D.M. 4/4/2001 per la determinazione degli
importi da porre a base d’asta per gli affidamenti degli incarichi
di progettazione.
Come conseguenza di tale modifica nel primo trimestre 2009, il
64,1% dei bandi di progettazione determina i corrispettivi da
porre a base d’asta senza fare alcun riferimento al D.M. 4 aprile
2001, seguendo invece criteri puramente discrezionali delle
stazioni appaltanti.
Perché, si chiede il CNI, nei bandi di progettazione la base d’asta
deve essere determinata da parte delle stazioni appaltanti in modo
discrezionale, mentre per l’esecuzione dei lavori si fa riferimento
a prezzari regionali (di cui al comma 8, art. 133 del D.Lgs
163/2006), che devono essere aggiornati annualmente dalle stazioni
appaltanti?
E, d’altra parte, non viene lesa alcuna concorrenza, come non viene
lesa per l’esecuzione dei lavori, se la base dei corrispettivi non
viene lasciata alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni
ma viene definita riferendosi al citato D.M. 4/4/2001.
Il secondo problema è, poi, quello degli eccessivi ribassi e per le
399 gare, relative a servizi di ingegneria, aggiudicate nel primo
trimestre del 2009 per le quali in 144 gare in cui era prevista
almeno una fase di progettazione si ha un
ribasso pari al 37%
con un 21% di aggiudicazioni che fa registrare ribassi superiori al
50% ed un ribasso massimo del 73%. Il CNI conclude il
monitoraggio relativo ai primi tre mesi del 2009 parlando di altre
due criticità e precisamente:
- dei requisiti richiesti ai progettisti nel caso di gare di
progettazione ed esecuzione lavori;
- dell’illegittima richiesta da parte delle stazioni appaltanti
del deposito della cauzione definitiva e/o provvisoria.
© Riproduzione riservata