L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 59/E del 12 maggio
scorso, entra nel merito della iscrizione all’albo professionale
dell’ordine degli ingegneri e della relativa tassa sulle
concessioni governative.
L’Agenzia spiega, riferendosi al DPR n. 328/2001 l’articolazione
delle sezioni (Sezione A e sezione B) relativa a coloro che sono in
possesso di laurea specialistica ed a coloro che sono in possesso
di laurea ed l’articolazione nei settori:
- civile ed ambientale;
- industriale;
- dell’informazione.
Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
- agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile ambientale;
- agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
- agli iscritti nel settore dell’informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell’informazione.
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
- agli iscritti nel settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
- agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
- agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell’informazione junior.
La risoluzione chiarisce anche che nel caso di passaggio dalla
sezione B alla sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli
Ingegneri la prevista tassa sulle concessioni governative è
nuovamente dovuta poiché la nuova iscrizione comporta la
possibilità di svolgere l’attività professionale di ingegnere,
prevista in un determinato settore, senza limitazioni mentre
l’iscrizione al corrispondente settore della sezione B comporta
l’esercizio dell’attività nei limiti precisati all’articolo 46,
comma 3 del citato DPR n. 380/2001.
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