Installazione di impianti fotovoltaici rallentata in Italia da un
iter burocratico eccessivamente pesante e limitativo. Questo il
contenuto dello studio realizzato dalla Federazione Nazionale
imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) che ha evidenziato
che il 25% degli impianti fotovoltaici installati in Italia è
concentrato in Lombardia e in Puglia, non a caso, le due uniche
regioni ad avere adottato un iter autorizzativo semplificato.
Lo studio dell'ANIE ha evidenziato come lo sviluppo del
fotovoltaico in Italia ha avuto un incremento impressionante che ha
portato il nostro Paese al quarto posto della speciale classifica
internazionale, con una potenza fotovoltaica installata al 30
aprile 2009 pari ad oltre 450 MW, per circa 37 mila impianti
entrati in esercizio. Solo nel 2008 sono stati installati 338 MW
per un totale di 2 miliardi di euro di fatturato ed oltre 150.000
nuovi posti di lavoro. L'ANIE ha evidenziato come questo risultato
sarebbe stato notevolmente più elevato se le autorità competenti
non avessero inutilmente creato barriere e difficoltà alla
realizzazione di progetti molto ambiziosi.
L'ANIE ha ricordato che il D.Lgs 387 del 29/12/03, che ha
introdotto il principio del finanziamento in Conto Energia degli
impianti fotovoltaici, aveva previsto un iter autorizzativo
semplificato per facilitare lo sviluppo di questo mercato,
demandando ad una Conferenza dei Servizi l'autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione d'energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che doveva essere
convocata dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda d'autorizzazione e concludere il procedimento autorizzativo
entro 180 giorni dalla richiesta. Veniva, inoltre, recepito il
principio che per gli impianti non programmabili (quindi anche per
quelli fotovoltaici) nessuna autorizzazione doveva essere richiesta
se il sito su cui si sarebbe installato l'impianto era esente da
vincoli di qualsiasi natura in materia di tutela dell'ambiente,
tutela del paesaggio e patrimonio storico-artistico. Infine, la
Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività
culturali, avrebbe dovuto approvare delle Linee Guida per lo
svolgimento del procedimento autorizzativo, che a distanza di oltre
5 anni non sono state emanate.
Nell'attesa, le Regioni, giocando d'anticipo, hanno legiferato in
materia fornemdo indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle
competenze delle Regioni avvenisse in maniera coordinata. Purtroppo
molte di queste procedure hanno creato degli impedimenti reali allo
sviluppo della tecnologia fotovoltaica, comportando diversità di
comportamenti fra le varie regioni e in qualche caso fra le varie
province della singola regione. La casistica riportata dall'ANIE
rivela che solo la Lombardia e la Puglia hanno seguito in modo
corretto le raccomandazioni del DLgs 387/2003, mentre regioni come
la Sicilia e la Basilicata hanno creato forti e inutili vincoli che
hanno di fatto limitato lo sviluppo del fotovoltaco.
Per tali motivazioni, l'ANIE da anni sta sollecitando i Ministeri
interessati (Sviluppo Economico, Ambiente e Beni Culturali) e la
Conferenza Unificata affinché vengano rispettate le direttive del
DLgs 387/2003 e vengano emanate queste Linee Guida, auspicando che:
- una volta emanate, le Linee Guida vengano recepite dalle
singole regioni senza ulteriori modifiche;
- gli impianti con potenza inferiore a 20 kWp vengano essere
esclusi in ogni caso dall'autorizzazione unica, anche in presenza
di vincoli;
- in linea con le direttive dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003,
anche gli impianti con potenza superiore a 20 kWp vengano esclusi
dall'Autorizzazione Unica, sempre che non sia richiesto
dall'autorità locale (comune, provincia, regione, parco, etc.) il
rilascio di specifiche autorizzazioni, previste dalle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico;
- la valutazione di impatto ambientale o lo screening ambientale
venga richiesto solo in presenza di vincoli ambientali, e in questo
caso venga applicato il normale procedimento dell'Autorizzazione
Unica.
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