Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2445 del 2 maggio 2006
della quinta sezione entra nel merito della legittimità dei ribassi
nelle gare di progettazione.
La sentenza riguarda una vicenda relativa ad una procedura aperta
bandita nel 2003 per l’affidamento dell’incarico di progettazione
di lavori di ristrutturazione di importo superiore alla soglia
comunitaria.
L’importo stimato dell’onorario e delle relative spese, determinato
sulla base delle tariffe professionali, era pari ad Euro
1.247.038,42 mentre quello relativo alle prestazioni accessorie di
Euro 95.974,42 era determinato forfetariamente con riferimento ai
correnti prezzi di mercato. Alla gara partecipavano 11
raggruppamenti e quello cui veniva aggiudicata la gara offriva un
ribasso, riguardo all’onorario ed alle relative spese del 20% e
riguardo alle prestazioni accessorie pari ad Euro 95.974,42, del
100%.
Un’impresa ricorreva al TAR che accoglieva il ricorso ritenendo che
"la riduzione - ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul
corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste
ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la
procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e,
quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle
prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano - in tal
guisa - a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la
prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed
architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto
dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali,
supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari
precisando che ricorso in appello il Consiglio di Stato ribalta
l’esito del primo grado e precisa che l’offerta economica doveva
indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni
tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art.
4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le
prestazioni accessorie."
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era
stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun
limite vi era per le prestazioni accessorie.
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non
viola, dunque, direttamente alcuna disposizione né può essere
ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara
sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per
gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in
misura superore al 20 %.
Va rilevato, infine, che le prestazioni accessorie non sono
soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art.
50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
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