La Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1,
del DPR n. 327/2001 (Testo unico espropri) nella parte in cui
devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti ad esse equiparati, alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
La Corte costituzionale, già con la precedente sentenza n. 204 del
2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34,
comma 1, del DLGS 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art.
7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella
parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto
«gli atti, i provvedimenti e i comportamenti», anziché delle sole
controversie aventi per oggetto «gli atti e i provvedimenti», delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in
materia urbanistica ed edilizia, e cioè in una materia che
abbraccia tutti gli aspetti dell’uso del territorio, ivi compresa
la disciplina dell’acquisizione dei beni all’amministrazione a
seguito, o per effetto, di procedimenti espropriativi.
I giudici hanno sottolineato che non ci si deve rivolgere al
giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario nel caso in cui
i "comportamenti" attuati dalla P.A., non siano espressione di un
pubblico potere, quale quello espropriativo, ma, al contrario, si
pongano esclusivamente quali comportamenti di diritto privato (ad
esempio l’occupazione di un`area senza che sia stata dichiarata la
pubblica utilità dell’opera da realizzare).
Pertanto, al fine di individuare il giudice effettivamente
competente, in materia di espropriazione per pubblica utilità, si
dovrà verificare di volta in volta la sussistenza o meno
dell’esercizio di una funzione pubblica.
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