GIUDICE AMMINISTRATIVO O GIUDICE ORDINARIO

19/05/2006

La Corte Costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del DPR n. 327/2001 (Testo unico espropri) nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La Corte costituzionale, già con la precedente sentenza n. 204 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del DLGS 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti», anziché delle sole controversie aventi per oggetto «gli atti e i provvedimenti», delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, e cioè in una materia che abbraccia tutti gli aspetti dell’uso del territorio, ivi compresa la disciplina dell’acquisizione dei beni all’amministrazione a seguito, o per effetto, di procedimenti espropriativi.

I giudici hanno sottolineato che non ci si deve rivolgere al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario nel caso in cui i "comportamenti" attuati dalla P.A., non siano espressione di un pubblico potere, quale quello espropriativo, ma, al contrario, si pongano esclusivamente quali comportamenti di diritto privato (ad esempio l’occupazione di un`area senza che sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare).
Pertanto, al fine di individuare il giudice effettivamente competente, in materia di espropriazione per pubblica utilità, si dovrà verificare di volta in volta la sussistenza o meno dell’esercizio di una funzione pubblica.

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