Illegittimo il regolamento comunale che limita il numero di
pertinenze di una abitazione principale che possono godere
dell'agevolazione in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI)
e quindi dell'aliquota ridotta fino al 2007 e della totale
esenzione a partire dal 2008.
Lo ha affermato la Sez. 12 della Commissione Tributaria Provinciale
di Bologna, con la sentenza n. 76/12/09 del 24 giugno 2009,
accogliendo il ricorso presentato da un contribuente contro un
avviso di accertamento con il quale l'ente impositore escludeva
l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale ad una
delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato. Come
precisato, il contribuente dichiarava di essere proprietario di 3
unità immobiliari di cui: una costituita da abitazione principale e
le altre due adibite ad autorimesse pertinenziali, che, nonostante
autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e
venivano utilizzate congiuntamente come unica pertinenza.
Da parte sua, il Comune contestava che l'art. 15-bis del
Regolamento ICI adottato prevedeva la possibilità di estendere
l'agevolazione ICI dell'abitazione principale ad una sola
pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o
C/2.
Nelle memorie del processo, il contribuente faceva notare come il
regolamento comunale fosse illegittimo in quanto in contrasto con
gli articoli 817 e 818 del codice civile.
Il CTR di Bologna faceva, innanzitutto, notare come ai fini
dell'applicazione dell'ICI, la nozione di pertinenza rilevante
fosse quella delineata dal citato art. 817 del c.c., ovvero:
"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima."
Per tale motivo, il CTR ha affermato che il vincolo di
pertinenzialità deve essere accertato sulla base delle disposizioni
previste dal codice civile e, riprendendo una sentenza della Corte
di Cassazione:
"In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione
dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali (…) fonda
l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale,
rappresentato dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al
servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la
distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato,
né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico
eventualmente attribuisca all'area pertinenziale".
Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità del regolamento
comunale che vieta l'accesso ai benefici ICI alle pertinenze
effettive di un'abitazione.
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