L’Ance interviene sul problema relativo alle terre e rocce da scavo
con un interessante documento che proponiamo ai nostri lettori.
Il Ministro dell’ambiente, con estrema rapidità rispetto alle
indicazioni contenute nel Decreto legislativo 152/06 ha emanato i
decreti attuativi per il riutilizzo delle rocce e terre da scavo
derivanti da opere edili.
Si tratta del:
- decreto previsto dall`art. 186, comma 3, con il quale si
dovevano individuare i limiti massimi di concentrazione di
inquinanti, nonché le modalità di campionamento e analisi dei
materiali ai fini della loro caratterizzazione. Il termine massimo
per l`emanazione del decreto era stato indicato in 90 gg decorrenti
dal 29 aprile 2006;
- decreto previsto dall’art. 266, comma 7, con il quale si
dovevano individuare le procedure per la gestione delle terre e
rocce derivanti da cantieri il cui movimento rientrasse entro i
6.000 mc.
Entrambi i provvedimenti recano la data del 2 maggio, ma sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 10 e del 16
maggio scorso e pertanto entreranno in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione (ai sensi dell`art. 10 delle
disposizioni preliminari al codice civile e del DPR 1092/85).
Nel merito dei contenuti si ritiene di poter dare una valutazione
complessivamente positiva nei confronti dei provvedimenti ed in
particolare per quello relativo alla gestione dei materiali
derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6.000 mc.
Infatti viene delineato, come auspicato dall’ANCE, un percorso
gestionale abbastanza semplificato sia dal punto di vista degli
adempimenti a carico delle imprese ,sia per la tempistica che
risulta essere abbastanza contenuta Il tutto senza che vi sia
necessità di alcuna espressa presa d’atto o parere da parte della
pubblica amministrazione o di altri soggetti pubblici (es. APAT).
Inoltre viene precisato che il riutilizzo all’interno dello stesso
cantiere non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Il decreto relativo ai limiti di accettabilità ed alle modalità di
campionamento e analisi dei materiali se, da un lato, individua una
procedura che presuppone probabilmente elevati quantitativi di
materiali, dall’altro, contiene alcune importanti estensioni circa
la possibilità di reimpiegare le terre e rocce con determinate
concentrazioni di inquinanti anche in siti normalmente esclusi,
previa pero` un`ulteriore analisi.
Cantieri con movimenti sino a 6000 mc.
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n.
112)
L’art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la
gestione come “non rifiuto” delle terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture, delle attività
produttive e della salute (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n.
112) è stata data attuazione alla previsione normativa.
Ambito di applicazione:
Le terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti
contaminati (D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) e prodotte a
seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione
delle reti o delle infrastrutture.
Condizioni:
- Le terre e rocce non sono rifiuti se il titolare del
cantiere da cui derivano presenti all’ARPA una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.lgs n. 445/00) che
attesti:
- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie
inquinanti;
- che individui il cantiere di produzione;
- che la produzione non supera i 6000 mc.;
- che individui i siti di destinazione dei materiali e la
relativa quantità.
La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima
dell`inizio dei lavori.
Deposito:
Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque
effettuata una comunicazione all’ARPA indicando il luogo di
deposito del materiale che potrà essere anche esterno al luogo di
produzione.
La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da
effettuarsi sempre all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne
comunicazione alla Provincia (che può disporre con la adeguata
motivazione la rimozione del materiale).
Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all’ARPA deve essere conservata per
tre anni presso la sede legale dell’impresa titolare del
cantiere.
Varie:
Il riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere non è
soggetto ad alcuna comunicazione.
Terre e rocce da scavo
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006,
n. 107) L’art. 186, comma 3, del D.lgs 152/06 rinviava ad un
successivo decreto l’individuazione dei limiti massimi accettabili
nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro
caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di
opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti,
rilevati, macinati ecc.).
Con il Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 (Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 2006 n. 107) sono stati individuati non solo i
limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato
il significato dell’espressione “trasformazioni preliminari”
riportato dall’art. 186, comma 1, del D.lgs. 152/06 (che a sua
volta riprendeva le indicazioni della legge 443/01).
La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è
l`
assenza di trasformazioni preliminari che consente di
considerare il materiale come non rifiuto.
In linea generale il decreto indica che per “trasformazioni
preliminari” si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad
alterare il contenuto medio degli inquinanti di un
ammasso
di terre e rocce.
Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e
cioé:
- l’attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad
ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti
rispetto a quella dell`unico ammasso originario,
- costituisce una trasformazione preliminare - e quindi il
materiale deve essere trattato come rifiuto;
- l’attività di macinazione delle terre e rocce, non è una
trasformazione preliminare;
- l’attività di vagliatura che non varia la concentrazione di
inquinanti dell’ammasso originario non è una trasformazione
preliminare;
- se le terre e rocce entrate in contatto con l’acqua (es.
materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze),
vengono essiccate mediante spandimento non e` una
trasformazione preliminare;
- se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di
essere stabilizzate mediante trattamento a calce non è` una
trasformazione preliminare.
Analisi campionamento:
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del
produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della
prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del
processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del
materiale di cui alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni
avviene secondo la medesima norma nonché le indicazioni di cui
all’art. 3 del decreto.
Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione
media dell’intera
massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti
prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione
commerciale e industriale) dell’Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche)
della Parte IV del D.lgs. 152/06.
Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti
di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono
verificare due fattispecie:
- concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna
A dell’Allegato 5 riutilizzo annesso;
- concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della
Tabella 1 colonna B dell`Allegato 5 riutilizzo annesso a condizione
che venga effettuato un’analisi di rischio sito - specifica
(Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.lgs n. 152/06).
Gli esiti dell’analisi dimostrano che la concentrazione dei
contaminanti sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio
del sito di destinazione.
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere
allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all’ARPA per le
opere non soggette a VIA.
Aree agricole:
Sino all’emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e i
riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai
limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1
colonna B dell’Allegato 5.
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