Molte le novità in campo edile apportate dal nuovo Testo unico
dell'ambiente, il decreto legislativo del Ministero dell’Ambiente
n. 152 del 3 Aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 14.4.2006 ed entrato in vigore il 29 aprile scorso col titolo
"Norme in materia ambientale".
Il testo regolamentato in 318 articoli e 40 allegati comprende, tra
gli altri, indicazioni:
- sulle autorizzazioni ambientali;
- sulla difesa del suolo;
- sulla tutela delle acque;
- sulla gestione rifiuti;
- sulla tutela dell'aria.
A prescindere dalla raccolta differenziata allo smaltimento
dell’amianto, quali sono le novità che interessano le piccole
imprese edili?
In questo caso, il decreto obbliga l’impresa alla registrazione del
proprio carico/scarico ambientale dei rifiuti derivanti da
lavorazioni industriali, artigianali e recupero come nel caso di
materiali provenienti da demolizioni.
In pratica anche l'imprenditore edile con non più di tre
dipendenti, precedentemente escluso dalla tenuta del registro di
carico e scarico dei materiali derivanti da demolizioni, scavi,
rinterri, eccetera, dovrà compilare il modello.
I registri utilizzati non devono essere più vidimati presso
l'Agenzia delle Entrate ma basta che siano semplicemente
prenumerati.
In merito all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l'articolo 212
del decreto legislativo n. 152/2006, dedica ampio spazio proprio a
questo argomento.
In particolare il comma 8 influirà sulle Imprese Municipalizzate
Edili in quanto obbliga all’iscrizione ad una sezione speciale
dell' "Albo Gestori Ambientali" quanti svolgono attività lavorativa
di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi
e pericolosi.
Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere specificatamente
dichiarato all’atto dell’’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del DLGS n.
152/2006, che la propria attività è limitata alla "raccolta e
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria
e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità
non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al
giorno".
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