Con il Decreto Ministeriale 02/05/2006, le rocce e le terre da
scavo, provenienti da scavi di piccoli cantieri, non sono
classificati come rifiuti.
Lo ha stabilito un decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle
Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della
Salute, mirante a semplificare le procedure amministrative relative
alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione però non superi i seimila metri cubi
di materiale ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta ufficiale 16/05/2006 n.
112).
Mentre l’articolo 186 del Codice dell’Ambiente regola le terre e le
rocce da scavo in genere, l’articolo 266 puntualizza escludendoli
da tale disciplina i materiali provenienti dai cantieri edili come
ad esempio lo scavo. In questo caso le rocce e le terre smosse non
saranno di fatto considerati rifiuti. Tutto questo a condizione che
il titolare del cantiere invii all’Arpa, almeno sette giorni prima
dell’inizio dei lavori di escavazione e movimento terre, una
autocertificazione che attesti il non impiego di sostanze o
metodologie inquinanti frammiste ai materiali asportati e
smossi.
L’autocertificazione dovrà contenere notizie sul tipo di cantiere
che prevede l’asportazione del materiale; la quantità del materiale
estratto; l’individuazione dei siti esterni al cantiere da
destinare a deposito e la quantità di materiali ad essi
destinati.
Se i materiali una volta estratti resteranno nei pressi dello
stesso cantiere per più di un anno, sarà necessario inviarne
comunicazione alla Provincia di appartenenza del territorio
interessato che potrà disporne lo sgombero con motivata
disposizione.
Nessun obbligo di comunicazione va fatto invece se le rocce e le
terre da scavo una volta estratte vengono reimpiegate dalla stessa
impresa per terminare lavori e opere nell’area dello stesso
cantiere come reinterri, riempimenti, rilevati, macinati,
riempimento di cave coltivate, ricollocazione in altro sito per
rimodellazione ambientale, eccetera.
L’impresa titolare del cantiere che ha eseguito i movimenti di
terra dovrà conservare per almeno tre anni la documentazione
relativa ai movimenti di terra effettuati.
Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che toglie i
materiali provenienti da scavo dall’elenco dei rifiuti fa parte di
un pacchetto di altri provvedimenti attuativi firmati dal Ministro
dell’Ambiente finalizzati allo snellimento delle procedure
riguardanti i piccoli cantieri.
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