Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL nella seduta del
17 maggio scorso, in riferimento alla problematica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) ha adottato una importante
delibera.
Nelle premesse alla delibera stessa viene evidenziato che:
gli unici soggetti abilitati al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) per il settore dell’edilizia, ai
sensi dell’articolo 9, comma 76 della legge n. 415 del 18 novembre
1998, sono esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti
sociali che hanno sottoscritto l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003
e che applicano il principio di reciprocità;
altro requisito essenziale all’abilitazione al rilascio del DURC è,
tra l’altro, la possibilità di accedere alla banca dati nazionale
delle imprese irregolari.
Il Consiglio di indirizzo, alla luce delle premesse delibera di
invitare gli organi di gestione ad effettuare le necessarie
verifiche e a dare tempestiva soluzione al contenzioso in atto con
alcuni enti circa il possesso o meno dei menzionati requisiti al
fine del rilascio del DURC, rilevando che, in caso contrario,
verrebbe compromessa tutta la disciplina relativa al DURC.
La delibera assunta conferma la tesi dell’ANCE circa la non
sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del DURC da
parte di Casse quali:
- CEPA (Cassa edile dell`artigianato dell`Alto Adige);
- CENAI (Cassa edile nazionale artigianato ed industria);
- EDILCASSA SICILIA (Cassa edile regionale per l`artigianato e le
piccole imprese della Sicilia);
- CAE Sardegna (Cassa artigiana dell`edilizia).
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