PROTEZIONE AGENTI FISICI (RUMORE)

31/05/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di ieri 30 maggio è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 recante: "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".
Con il decreto legislativo in argomento viene recepita la direttiva 2003/10/9CE relativa all’esposizione dei lavoratori al rumore e vengono introdotte importanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In particolare:
  • viene modificato il titolo del decreto che diventa:"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
  • sempre nel D.lgs. n. 626/1994, dopo il Titolo V viene introdotto il Titolo V-bis recante "Protezione da agenti fisici" contenente gli articoli dal 49-bis al 49-duodecies.
Il nuovo titolo V-bis è suddivisto in due Capi e precisamente:
  • il Capo I contenente le disposizioni generali;
  • il Capo II contenente gli obblighi del datore di lavoro.
Ricordiamo che all’interno di quest’ultimo Capo gli articoli contengono:
  • la valutazione del rischio;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • l’uso dei dispositivi di protezione individuali;
  • le misure per la limitazione dell’esposizione;
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la sorveglianza sanitaria;
  • le deroghe.
Nel decreto legislativo stesso viene, poi, all’articolo 49-duodecies precisato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.

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