SOPRINTENDENZA DEL MARE

01/06/2006

Tra le varie funzioni affidate alla Soprintendenza del Mare istituita ai sensi dell’art. 28 della L. R. 29 dicembre 2003, n. 21 ci sono la ricerca, il censimento, la tutela, la vigilanza, la valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo.
E come si sa gli specchi d’acqua lungo il litorale della Sicilia sono fonte inesauribile archeologica e per la ricchezza dei biotopi. Questa nuova Soprintendenza che opera presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’educazione della Regione Sicilia è stata oggetto di una precisazione da parte della Soprintendenza BB. AA. per il ruolo che ha di controllo sopra tutte le altre Soprintendenze che fanno capo ai Beni Culturali ed Ambientali compresa quella del Mare.

La Soprintendenza del Mare - spiega la Circolare 3 apr. 2006, n. 36506 - ha il compito di inquadrare l’attività all'interno del settore della valorizzazione del patrimonio culturale, la conoscenza e la promozione dei beni culturali sommersi della Regione siciliana, nel rispetto della Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo riconosciuto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali.
È evidente - si legge nella Circolare - che le funzioni di tutela e di valorizzazione dei beni culturali subacquei sono ritenute necessariamente complementari, e non un ulteriore snodo procedimentale nell’attività di tutela, che la legge attribuisce "esclusivamente" alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali.

La Soprintendenza del Mare - specifica ancora la Circolare del Dirigente Generale - nasce per individuare i beni subacquei e consentirne la loro migliore conoscenza e conservazione, sia di quelli in situ sia di quelli recuperati, rispetto ai quali rappresenta un importante contributo anche all’attività svolta dalle forze dell'ordine e della Amministrazione del Demanio, consentendo tra l’altro di aiutare nella conoscenza di entità, posizione e valore culturale del bene marittimo.
Quest’ ultimo, in quanto sommerso e oggetto di inventariazione, è in ogni caso tutelato fino a quando non ne è stato stabilito l’interesse culturale.

Rispetto alle leggi di tutela dei beni paesaggistici, la normativa porta ad escludere che la Soprintendenza del Mare abbia funzione di protezione paesaggistica degli specchi d’acqua.
Il vincolo paesaggistico dei BB.AA. su questi contesti non potrebbe svolgere alcuna pratica funzione, in quanto - continua la nota- la sua funzione è proteggere aree sensibili da trasformazioni permanenti, in particolare di tipo edilizio ed infrastrutturale.
Spetta quindi alla Soprintendenza del Mare l’istanza di "sensibilizzazione" verso i valori paesaggistici marini e delle acque in genere.
L’amministrazione regionale si riserva di intervenire solo nel caso in cui si è in un ambito costiero protetto, e in questo caso le potestà di autorizzazione - precisa ancora la nota - sono da attribuire alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali dettate dal Codice per l’esclusività in materia di beni culturali.

Nei casi in cui la tutela dovesse investire la Soprintendenza BB. AA. E fosse richiesto un "intuitu materiae", tale funzione potrà essere svolta dalla Soprintendenza del Mare che potrà così verificare l’interesse culturale del bene sommerso. A tal riguardo, la Soprintendenza del Mare può farsi promotore di azioni atte a individuare i beni subacquei, della loro messa in valore,

Per la tutela dei beni culturali subacquei, come pure per la loro acquisizione e messa in sicurezza (art. 12 D.Lgs. 42/04), la Soprintendenza del Mare rimane a disposizione su richiesta delle competenti Soprintendenze e formula ad esse, anche d’ufficio, confacenti e motivate proposte, ferma restando la titolarità di queste ultime all’adozione dei provvedimenti di legge.
Questo criterio comportamentale subordinato alle attività degli istituti del dipartimento eviteranno - precisa ancora la Circolare del Dirigente Generale - il generarsi di futuri conflitti di attribuzioni e aggravi procedurali impropri.


a cura di Salvo Sbacchis


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