La Nota analizza la
compatibilità delle disposizioni di cui
al
D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli
Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori
pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la
possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel
secondo, viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in
particolare per gli incarichi svolti in altro Stato membro), fatta
salva la possibilità di applicare il Decreto in quanto conforme per
legge agli stessi.
La nota sviluppata dal Censtro Studi del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri è suddivisa nei seguenti paragrafi:
- l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per
le costruzioni
- la compatibilità del D.M. 14 gennaio 2008 e gli Eurocodici nel
settore privato
- la compatibilità del D.M. 14 gennaio 2008 e gli Eurocodici nel
settore pubblico
Per quanto concerne il
settore privato, facendo riferimento
a quanto riportato nella premessa e nel Capitolo 12 è possibile
affermare, in buona sostanza che alla data di entrata in vigore del
D.M. 14.1.2008 (l’1 luglio 2009 ) la normativa tecnica applicabile
nei lavori commissionati da privati è propriamente quella contenuta
nel Decreto, salva la possibilità di applicare le disposizioni
contenute negli Eurocodici, in quanto compatibili. La normativa
tecnica di cui al Decreto Ministeriale del 2008 è applicabile a
tutte le categorie di lavori – pubblici e privati – dal momento che
l’osservanza delle prescrizioni ivi previste non presenta alcuna
particolare limitazione. Sennonché, con specifico riferimento alla
disciplina degli appalti di lavori pubblici, deve darsi atto della
sussistenza di alcuni elementi di interferenza, che contribuiscono
non poco a confondere il quadro normativo che viene a delinearsi
con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008. In primo luogo,
occorre tener conto delle pertinenti disposizioni del Codice dei
contratti pubblici attualmente in vigore (il D. Lgs. n. 163/2006,
che ha recepito le direttive europee 2004/17 e 2004/18). Per quanto
concerne il
settore pubblico, dunque, le disposizioni di cui
all’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) producono
un’inversione dell’ordine di prevalenza della normativa tecnica
applicabile ai progetti di lavori pubblici. In tale ambito i
progettisti possono applicare le rispettive norme tecniche
nazionali (per l’Italia quelle di cui al D.M. 14 gennaio 2008) solo
se conformi a quelle europee (gli Eurocodici), e non viceversa.
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