Con sentenza n. 160 del 12 maggio scorso il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento,
ha respinto un ricorso presentato da un privato contro
un’aministrazione comunale per l’annullamento di un provvedimento
con cui era stata respinta la richiesta di condono edilizio avente
ad oggetto la realizzazione di due unità immobiliari nell’ambito
dell’unica unità immobiliare.
Il Tribunale amministrativo ha precisato che, Ai sensi dell’art.
32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n.
326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli
di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali,
(punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla
data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003),
anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o
con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili
ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di
realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la
determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di
violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che
non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di
sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica.
L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari
non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St.
Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi
edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area
interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa
del carico urbanistico.
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