La suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10052 del 29
aprile 2006 (Sezione Prima Civile, Presidente G. Olla, Relatore A.
Giusti) entra nel merito di quando è impossibe la prestazione in un
appalto pubblico per fatto imputabile a ritardi della pubblica
amministrazione.
... la pubblica amministrazione deve mettere in grado l’impresa
si eseguire i lavori.
"Anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura
privatistica del contratto, è configurabile, in capo
all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere -
discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206
codice civile e, più in generale, dai principi di correttezza e
buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni
e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore,
attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al
comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché
quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il
rapporto obbligatorio".
... i progetti vanno adeguati alle norme vigenti.
"In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera -
di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in
presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi
come espressione di un doveroso intervento collaborativo del
creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto
originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico)
sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative,
legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti,
giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le
inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche
esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi
dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue
che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione
appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di
adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative,
ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto
imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a
ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria
all'adempimento da parte del debitore".
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