Sul Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale 29 aprile
2006, n. 12 della regione Lazio è stata pubblicata la Legge
regionale n. 4 del 28/4/2006 recante "Finanziaria regionale per il
2006". La citata legge finanziaria contiene importanti norme legate
alle costruzioni, all'urbanistica ed al territorio.
Evidenziamo:
- l' art. 34 che stabilisce quando le terre e rocce da
scavo devono essere trattate come rifiuti pericolosi;
- l' art. 36 che prevede lo stanziamento di risorse per
favorire l’utilizzo di energie rinnovabili e comunque di interventi
finalizzati a garantire il risparmio energetico degli edifici;
- l' art. 70 che introduce una serie di modifiche alla LR
38/1999 per assicurare tempi più rapidi per l'approvazione del
Piano regolatore della Capitale e degli altri Comuni del Lazio
nonché procedure più semplici anche per i Piani territoriali
provinciali. Tra le modiche riguardanti la formazione dei PRG viene
aggiunto l’obbligo di adottare i piani solo dopo avere effettuato
consultazioni con altri enti pubblici, associazioni di categoria
interessate nonché organizzazioni sociali, culturali,
ambientaliste;
- l' art. 71 con cui viene aggiunto l’art. 31-bis alla LR
24/1998 sulla tutela e valorizzazione delle architetture rurali che
presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza
dell' economia rurale tradizionale. A tal fine la Regione incentiva
la conservazione dell’originaria destinazione d’uso, la
salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di
coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le
tradizioni culturali tipiche. Rientrano tra le architetture rurali,
oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla
L.378/2003 anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle
relative attività produttive e di servizio del territorio;
- l’art. 72 che prevede la concessione di contributi in
conto capitale per la realizzazione di parcheggi urbani a iniziare
dal triennio 2006-2007-2008;
- l’art. 74 che istituisce il Tavolo interistituzionale
permanente per l’emergenza abitativa con compiti di individuazione
delle misure e delle azioni più efficaci e urgenti per far fronte
all’attuale situazione di "emergenza casa" presente sul territorio
regionale. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione,
dei comuni e delle ATER nonché delle organizzazioni sindacali,
sociali ed economico-imprenditoriali e di altri enti ed
associazioni interessati;
- l’art. 75 che istituisce un fondo di garanzia per la
casa con una dotazione iniziale di 32 milioni di euro che si
rivolge agli anziani, ai lavoratori atipici o precari che intendono
acquistare la prima casa o accedere a programmi regionali per
l’affitto ma non sono in grado di prestare le garanzie richieste
dal sistema bancario. Possono accedere al fondo anche le imprese
impegnate nella realizzazione di programmi di edilizia agevolata
e/o convenzionata per il rilascio di polizze fideiussorie da parte
di banche e/o compagnie di assicurazioni;
- l’art. 85 in cui viene precisato che il concessionario
che realizzi un parcheggio può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere pubbliche, d’importo non superiore alla soglia
comunitaria, individuate dall’amministrazione e finalizzate
all’inserimento dei parcheggi stessi nel contesto urbano, a
scomputo totale o parziale anche del corrispettivo dovuto per la
costituzione del diritto di superficie per la costruzione di
parcheggi ai sensi della L. 122/1989.
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