NUOVE NORME URBANISTICHE

09/06/2006

Sul Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale 29 aprile 2006, n. 12 della regione Lazio è stata pubblicata la Legge regionale n. 4 del 28/4/2006 recante "Finanziaria regionale per il 2006". La citata legge finanziaria contiene importanti norme legate alle costruzioni, all'urbanistica ed al territorio.


Evidenziamo:
  • l' art. 34 che stabilisce quando le terre e rocce da scavo devono essere trattate come rifiuti pericolosi;
  • l' art. 36 che prevede lo stanziamento di risorse per favorire l’utilizzo di energie rinnovabili e comunque di interventi finalizzati a garantire il risparmio energetico degli edifici;
  • l' art. 70 che introduce una serie di modifiche alla LR 38/1999 per assicurare tempi più rapidi per l'approvazione del Piano regolatore della Capitale e degli altri Comuni del Lazio nonché procedure più semplici anche per i Piani territoriali provinciali. Tra le modiche riguardanti la formazione dei PRG viene aggiunto l’obbligo di adottare i piani solo dopo avere effettuato consultazioni con altri enti pubblici, associazioni di categoria interessate nonché organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste;
  • l' art. 71 con cui viene aggiunto l’art. 31-bis alla LR 24/1998 sulla tutela e valorizzazione delle architetture rurali che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell' economia rurale tradizionale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell’originaria destinazione d’uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla L.378/2003 anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio;
  • l’art. 72 che prevede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di parcheggi urbani a iniziare dal triennio 2006-2007-2008;
  • l’art. 74 che istituisce il Tavolo interistituzionale permanente per l’emergenza abitativa con compiti di individuazione delle misure e delle azioni più efficaci e urgenti per far fronte all’attuale situazione di "emergenza casa" presente sul territorio regionale. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, dei comuni e delle ATER nonché delle organizzazioni sindacali, sociali ed economico-imprenditoriali e di altri enti ed associazioni interessati;
  • l’art. 75 che istituisce un fondo di garanzia per la casa con una dotazione iniziale di 32 milioni di euro che si rivolge agli anziani, ai lavoratori atipici o precari che intendono acquistare la prima casa o accedere a programmi regionali per l’affitto ma non sono in grado di prestare le garanzie richieste dal sistema bancario. Possono accedere al fondo anche le imprese impegnate nella realizzazione di programmi di edilizia agevolata e/o convenzionata per il rilascio di polizze fideiussorie da parte di banche e/o compagnie di assicurazioni;
  • l’art. 85 in cui viene precisato che il concessionario che realizzi un parcheggio può obbligarsi a realizzare direttamente le opere pubbliche, d’importo non superiore alla soglia comunitaria, individuate dall’amministrazione e finalizzate all’inserimento dei parcheggi stessi nel contesto urbano, a scomputo totale o parziale anche del corrispettivo dovuto per la costituzione del diritto di superficie per la costruzione di parcheggi ai sensi della L. 122/1989.


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