Il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero per le
attivita' produttive), con la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006
ritenuto opportuno chiarire e precisare le modalita' applicative di
alcune disposizioni del decreto legislativo 19.8.2005, n. 192
emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.
La circolare si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti
interessati ad interpretare la norma emanata ai fini di
un'applicazione uniforme sottolineando alcuni aspetti, che hanno
causato difformità di interpretazione, tra i quali le disposizioni
previste nel regime transitorio e la certificazione energetica.
In riferimento al regime transitorio (Allegato I del d. lgs.
192/2005) per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici, il decreto prevede, per gli edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, demolizione e
ricostruzione, in manutenzione straordinaria, di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1000 m2 ed ampliamento (tale che
risulti volumetricamente superiore al 20% dell’edificio esistente),
la possibilità di adottare due modalità di verifica alternative
basate sul calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria e
quello del calcolo della trasmittanza termica degli elementi
costituenti l`edificio unitamente al rendimento energetico
globale medio stagionale.
Nella circolare è, anche, precisato che gli edifici adibiti ad
attività industriali, artigianali ed assimilabili sono esentati
dall’obbligo di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in
caso di intervento parziale.
In riferimento, poi, alla certificazione energetica degli edifici è
prevista una graduale applicazione: obbligatoria per i nuovi
edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole
dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi.
E’ opportuno, anche, evidenziare che nel caso di ristrutturazioni
totali su edifici esistenti con superficie utile inferiore o uguale
a 1000 m2, o ristrutturazioni parziali e manutenzione straordinaria
dell’involucro edilizio, l’applicazione del decreto è facoltativa.
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