Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con
sentenza n. 1129 del 3 maggio 2006 torna sull' annoso problema
delle competenze delle categorie professionali sulle opere in
cemento armato.
Il Comune di Parabiago con propria determinazione dirigenziale
aveva stabilito che soltanto gli ingegneri e gli architetti
potevano partecipare alla procedura selettiva per l' affidamento di
incarichi relativi alla redazione del progetto
definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza e direzione
dei lavori relativi all'intervento di sistemazione dell' ex macello
comunale.
Contro tale determinazione aveva presentato ricorso il Collegio dei
Periti Industriali della Provincia di Milano che aveva precisato
come le attività richieste dal Comune sarebbero di competenza dei
periti industriali.
Il Tar aveva respinto il ricorso precisando che ai periti edili
possono altresì essere attribuite "anche la progettazione e
direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di
quanto è disposto da speciali norme legislative". Dunque la
"progettazione" e la "direzione" dei lavori vengono previste dal
"regolamento per la professione di perito industriale" non come
prerogative generali, bensì come competenze che spettano al perito
solo in relazione a "modeste costruzioni civili" e in quanto
comunque non vengano violate le disposizioni poste da altre norme
di legge.
Il concetto di "modesta costruzione" ha riguardo sia ad un profilo
quantitativo sia, e soprattutto, ad un profilo tecnico-qualitativo,
attinente cioè alla complessità dell'intervento da realizzare e
sotto entrambi gli aspetti non ricorre nel caso in esame.
Si aggiunga che, nel caso in esame, gli interventi progettati
prevedono l’utilizzo di conglomerato cementizio, come risulta dal
"Documento preliminare all’avvio della Progettazione" del Comune di
Parabiago del 4.6.2004, anche per tale via dovendosi escludere la
competenza dei periti, giacché l’art. 1 r.d. 16 novembre 1939, n.
2229 prevede la esclusiva competenza di architetti e ingegneri per
progetti che abbiano ad oggetto opere di conglomerato cementizio
semplice o armato.
D’altra parte deve essere evidenziato, in conformità per altro a
quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che la legislazione di
cui alla legge n. 1086/1971 non ha modificato la ripartizione di
attribuzioni risultante dalla pregressa normativa e non ha ampliato
le competenze, per quel che qui rileva, dei periti edili (Cass.,
sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3021). Infatti l’art. 2 della legge
1068/71 afferma, per tutti i professionisti indicati (ingegneri,
architetti, geometri, periti industriali edili) che la
progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori è ammessa
"nel limite delle rispettive competenze", con il risultato, come
evidenziato dalla giurisprudenza, che "la determinazione della
competenza deve essere fatta in base alla normativa preesistente",
che conseguentemente non risulta innovata (Cass., sez. II, 5 agosto
1987, n. 6728). Resta ferma, quindi, anche per questa via, la
incompetenza dei periti edili allo svolgimento dei lavori di cui
all’impugnato avviso e la conseguente infondatezza della sollevata
censura.
© Riproduzione riservata