La nuova sanzione in vigore dal 30 aprile si applica all'autore di
abbandono dei rifiuti. In base alla nuova norma, quando chi lascia
questo tipo di rifiuti per strada è identificato, sarà obbligato
dalla nuova norma a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese, in più dovrà pagare
al Comune gli eventuali danni ambientali causati e le spese
sopportate dal Comune per il ripristino dei luoghi.
Un giro di vite sulla questione dell'abbandono dei rifiuti
"ingombranti".
Le maxi multe sono in arrivo per chi abbandona per strada
televisori, water, scaldabagni, lavandini, frigoriferi o qualsiasi
altro oggetto domestico ingombrante.
Anche se la norma è entrata in vigore il 30 aprile c'è ancora la
cattiva abitudine di usare la strada come una pattumiera invece che
rivolgersi ad una discarica autorizzata o richiedere i servizi
appositamente predisposti dalle amministrazioni comunali.
Alcune hanno messo un vero e proprio tariffario, altri svolgono
questo servizio gratis. La sanzione intanto per chi abbandona
questo tipo di rifiuti è di 206 euro.
Lo stabilisce il nuovo Codice dell'Ambiente, il decreto legislativo
n. 152/2006 (Codice ambientale), pubblicato sul supplemento
ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006.
Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda oggetti non
pericolosi e non ingombranti, la sanzione viene ridotta a 50
euro.
All'Unione Consumatori, che sollecitano la diffusione della
notizia, spiegano che il nuovo codice prevede anche altre cose.
Se l'autore dell'abbandono viene identificato, ad esempio, gli
obblighi sono numerosi.
Sarà obbligato a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti e, in più, dovrà pagare al Comune gli
eventuali danni e le spese sopportate per ristabilire il "decoro"
dell'ambiente.
Le stesse norme si estendono anche a chi abbandona un imballaggio
terziario, quelli grandi, che generalmente sono usati come
involucro per trasporto di maxi prodotti come elettrodomestici,
maxischermo, eccetera.
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