DLGS 81: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE COME DA DLGS 106

12/11/2009

Il Ministero del lavoro, lo scorso 10 novembre ha emanato la circolare n. 33 recante “Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 11 del D.Lgs n. 106/2009”.
La circolare, diramata dalla Direzione generale per le attività ispettive fornisce chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal recente D.Lgs. n. 106/2009, in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale e rappresenta l’unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, giacché sono da ritenersi superate tutte le altre indicazioni fornite nel tempo dallo stesso Ministero in ordine ad una disciplina normativa profondamente innovata.

Nella circolare viene precisato che il personale ispettivo delMinistero può sospendere a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica negli ambiti previsti nell’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente:
  • nelle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
  • nei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
  • nelle ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute (…)in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (…).
Per quanto concerne la discrezionalità, la circolare precisa che il provvedimento di sospensione deve essere adottato “di norma” ogni qual volta ne siano accertati i presupposti; laddove, però, la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
Va, anche, opportunamente valutata l’opportunità di adottare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico.

I presupposti per l’adozione dle provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono, comunque, circoscrivibili:
  • nell’impiego di lavoratori “in nero” oltre una determinata percentuale;
  • nelle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ed entrambi i casi sono dettagliatamente descritti nella circolare in argomento.

A cura di Paolo Oreto


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