Il
Ministero del lavoro, lo scorso
10 novembre ha
emanato la
circolare n. 33 recante “Provvedimento di
sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs.
n. 81/2008, modificato dall'art. 11 del D.Lgs n. 106/2009”.
La circolare, diramata dalla Direzione generale per le attività
ispettive fornisce
chiarimenti in ordine alla corretta
applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato
dal recente D.Lgs. n. 106/2009, in tema di
sospensione
dell’attività imprenditoriale e rappresenta l’unico documento
cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di
sospensione, giacché sono da ritenersi superate tutte le altre
indicazioni fornite nel tempo dallo stesso Ministero in ordine ad
una disciplina normativa profondamente innovata.
Nella circolare viene precisato che il personale ispettivo
delMinistero
può sospendere a fronte di violazioni della
normativa prevenzionistica negli ambiti previsti nell’articolo 13,
comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente:
- nelle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio
civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato,
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- nei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
- nelle ulteriori attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, e della salute (…)in relazione alle quali il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(…).
Per quanto concerne la
discrezionalità, la circolare precisa
che il provvedimento di sospensione deve essere adottato “di norma”
ogni qual volta ne siano accertati i presupposti; laddove, però, la
sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una
situazione di maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori o
di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
Va, anche, opportunamente valutata l’opportunità di adottare il
provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si
venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di
servizio pubblico.
I presupposti per l’adozione dle provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale sono, comunque, circoscrivibili:
- nell’impiego di lavoratori “in nero” oltre una determinata
percentuale;
- nelle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.
Ed entrambi i casi sono dettagliatamente descritti nella circolare
in argomento.
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