La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42477 del 5 novembre
scorso ha stabilito che
è responsabile il subappaltatore degli
incidenti sul cantiere avvenuti a danno degli operai, anche
laddove sia presente l'appaltatore e un rappresentante del
committente.
La quarta sezione penale ha respinto il ricorso di un
subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio,
spiegando che “la nomina da parte del committente di un
responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare
l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'ar 9,
lett. a) e b) del D.Lgs. 494\96, ciò perché il datore di lavoro è
il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e
di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la
responsabilità del committente”.
Nella sentenza viene, anche, sottolineato che “Nel caso in cui in
un cantiere operino più imprese per l'affidamento di subappalti,
questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di
osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico
riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di
un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su
tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul
subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e
specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la
sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga
contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene
l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile
all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri
direttivi generali" . E ancora “in ragione dei ricordati principi,
il subappaltatore, non perde la sua posizione di garanzia, anche se
nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed
un rappresentante del committente”.
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