PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA GARA DI IMPRESE IN SITUAZIONI DI CONTROLLO

20/11/2009

Nella serata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, con 302 sì e 263 no la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nel testo approvato in senato lo scorso 4 novembre.

Nell’articolo 3 del decreto-legge convertito in legge ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono contenute alcune norme che danno seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in merito all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto o dalla possibilità di utilizzare l'avvalimento dei requisiti, modificando alcune disposizioni vigenti.
In particolare:
  • ?introducono la lettera m-quater all'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) con cui si prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Sono conseguentemente modificate le prescrizioni relative alla documentazione da allegare. Si dispone, in particolare, che la verifica e l’eventuale esclusione avvengano dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (commi 1 e 2);
  • sopprimono l’articolo 34, comma 2, che prevedeva l’esclusione dalla gara di concorrenti che si trovassero fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile nonché di quelli che presentassero offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (comma 3);
  • modificano l’articolo 49, comma 2, lettera e), eliminando il divieto di utilizzare l'avvalimento quando il soggetto che mette a disposizione i requisiti si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara (comma 4);
  • prevedono che le disposizioni, di cui all’articolo in esame, si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché alle procedure in cui alla medesima data non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 5).
In allegato il testo del decreto-legge n. 135/2009 ed il testo degli articoli 34, 38 e 49 del Codice dei contratti con le modifiche introdotte dallo stesso decreto-legge ed il testo delle modificazioni apportate in sede di conversione dal Senato.

A cura di Paolo Oreto


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