Nella serata di ieri la
Camera dei Deputati ha approvato, in
via definitiva, con 302 sì e 263 no la
conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee nel testo approvato in senato lo scorso 4
novembre.
Nell’articolo 3 del decreto-legge convertito in legge ed in attesa
di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono contenute alcune
norme che danno seguito alla sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in merito
all'
esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara
d'appalto o dalla possibilità di utilizzare l'avvalimento dei
requisiti, modificando alcune disposizioni vigenti.
In particolare:
- ?introducono la lettera m-quater all'articolo 38, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) con cui si prevede
l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di
controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Sono
conseguentemente modificate le prescrizioni relative alla
documentazione da allegare. Si dispone, in particolare, che la
verifica e l’eventuale esclusione avvengano dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica (commi 1 e 2);
- sopprimono l’articolo 34, comma 2, che prevedeva l’esclusione
dalla gara di concorrenti che si trovassero fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
civile nonché di quelli che presentassero offerte imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (comma
3);
- modificano l’articolo 49, comma 2, lettera e), eliminando il
divieto di utilizzare l'avvalimento quando il soggetto che mette a
disposizione i requisiti si trova in una situazione di controllo
con una delle altre imprese che partecipano alla gara (comma
4);
- prevedono che le disposizioni, di cui all’articolo in esame, si
applichino alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
nonché alle procedure in cui alla medesima data non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 5).
In allegato il testo del decreto-legge n. 135/2009 ed il testo
degli articoli 34, 38 e 49 del Codice dei contratti con le
modifiche introdotte dallo stesso decreto-legge ed il testo delle
modificazioni apportate in sede di conversione dal Senato.
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