ELENCO DEI CERTIFICATORI: ARCHITETTI DI TORINO CONTRO L'AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE INTRODOTTO DALLA REGIONE PIEMONTE

24/11/2009

Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale in materia di certificazione energetica degli edifici, così come modificata dalle D.G.R. n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1/12374 del 20 ottobre 2009, in Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Per l'iscrizione all'Elenco regionale è previsto un onere annuale pari a 100,00 euro, da versarsi alla Regione Piemonte. Come previsto inizialmente dalla legge regionale n. 13/2007, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:
  • ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
  • geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
Successivamente, come previsto dalla D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre scorso, è stato previsto che anche ad altri soggetti possa essere data la facoltà di iscriversi all'albo dei certificatori, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte. In particolare questa facoltà è stata data ai soggetti in possesso di:
  • laurea in Ingegneria o in Architettura;
  • diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
  • laurea in Scienze Ambientali;
  • laurea in Chimica o in Fisica;
  • laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.
Le nuove condizioni previste dalla delibera di giunta regionale hanno suscitato il malumore dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Torino, che ne hanno esplicitamente manifestato il loro disaccordo. In particolare, l'Ordine di Torino fa notare come, "mentre per l'accesso all'elenco regionale dei certificatori da parte degli architetti e degli ingegneri (quinquennali e triennali) nulla è variato rispetto al testo originario, per i geometri e i periti iscritti ai relativi collegi professionali (ai quali ora si aggiungono gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati) pare modificata l'ampiezza delle loro competenze in materia di certificazione in quanto ora, a differenza della prima versione, essi possono agire da soli, prescindendo dalla collaborazione con altro soggetto certificatore (collaborazione che prima era prevista come sempre obbligatoria), qualora operino all'interno delle proprie competenze ex lege."

Vediamo, inoltre, come nella determina di giunta siano stati aggiunti i soggetti in possesso di laurea in Scienze Ambientali, Chimica, Fisica, Scienze tecnologiche e agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali, purché in possesso di attestazione regionale a corsi organizzati ad hoc per l'accesso all'elenco regionale dei certificatori.

Gli Architetti di Torino palesano le loro perplessità su questa nuova estensione ponendo, in particolare, due domande:
  1. come è possibile che un soggetto di cui al punto c) della DR 22-10-2009 (un laureato in Scienze Ambientali, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in Chimica...) che superi con esito positivo la verifica finale e si iscriva all'elenco regionale dei certificatori sia competente a certificare qualunque edificio, senza limiti qualitativi e/o quantitativi, potendo prescindere dalla collaborazione con altra professionalità certificatrice?
  2. come è possibile che un geometra iscritto al Collegio, che superi con esito positivo la verifica finale e si iscriva all'elenco regionale dei certificatori sia competente, in deroga a quanto previsto al punto b) della DGR citata, a certificare qualunque edificio da solo senza il limite delle sue competenze ex lege?
Gli Architetti di Torino hanno chiesto, inoltre, alla Regione come sia accettabile la costituzione di un nuovo Albo professionale a pagamento (e non di un mero elenco, ad esempio) per l'esercizio di un'attività implicita nelle competenze di soggetti che la esercitano in forza dell'iscrizione ad altro albo professionale previsto dalle norme vigenti (Albo degli Architetti, Albo degli Ingegneri...).

Hanno concluso, infine, facendo notare come siano in gioco "non solo i legittimi interessi di migliaia di professionisti piemontesi iscritti agli Albi, ma le finalità stesse della legge sulla certificazione, che non raggiungerà gli obiettivi di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare se i professionisti che se ne occupano non hanno un adeguato livello di competenza, certificato dall'appartenenza ad un Ordine professionale".

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