Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale in materia di
certificazione energetica degli edifici, così come modificata dalle
D.G.R. n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1/12374 del 20
ottobre 2009, in Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un
Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al
rilascio dell'attestato di certificazione energetica.
Per l'iscrizione all'Elenco regionale è previsto un onere annuale
pari a 100,00 euro, da versarsi alla Regione Piemonte. Come
previsto inizialmente dalla legge regionale n. 13/2007, sono
ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:
- ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini
professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente;
- geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti
ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio
dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno
delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con
altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in
modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è
richiesta la competenza;
Successivamente, come previsto dalla D.G.R. n. 1-12374 del 20
ottobre scorso, è stato previsto che anche ad altri soggetti possa
essere data la facoltà di iscriversi all'albo dei certificatori,
purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con
esito positivo, al corso di formazione previsto dalla Regione
Piemonte. In particolare questa facoltà è stata data ai soggetti in
possesso di:
- laurea in Ingegneria o in Architettura;
- diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o
di agrotecnico;
- laurea in Scienze Ambientali;
- laurea in Chimica o in Fisica;
- laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie
forestali e ambientali.
Le nuove condizioni previste dalla delibera di giunta regionale
hanno suscitato il malumore dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Torino, che ne hanno esplicitamente manifestato
il loro disaccordo. In particolare, l'Ordine di Torino fa notare
come,
"mentre per l'accesso all'elenco regionale dei
certificatori da parte degli architetti e degli ingegneri
(quinquennali e triennali) nulla è variato rispetto al testo
originario, per i geometri e i periti iscritti ai relativi
collegi professionali (ai quali ora si aggiungono gli agrotecnici e
gli agrotecnici laureati) pare modificata l'ampiezza delle loro
competenze in materia di certificazione in quanto ora, a
differenza della prima versione, essi possono agire da soli,
prescindendo dalla collaborazione con altro soggetto certificatore
(collaborazione che prima era prevista come sempre obbligatoria),
qualora operino all'interno delle proprie competenze ex
lege."
Vediamo, inoltre, come nella determina di giunta siano stati
aggiunti i soggetti in possesso di laurea in Scienze Ambientali,
Chimica, Fisica, Scienze tecnologiche e agrarie o Scienze e
tecnologie forestali e ambientali, purché in possesso di
attestazione regionale a corsi organizzati ad hoc per l'accesso
all'elenco regionale dei certificatori.
Gli Architetti di Torino palesano le loro perplessità su questa
nuova estensione ponendo, in particolare, due domande:
- come è possibile che un soggetto di cui al punto c) della DR
22-10-2009 (un laureato in Scienze Ambientali, in Scienze e
Tecnologie Forestali e Ambientali, in Chimica...) che superi con
esito positivo la verifica finale e si iscriva all'elenco regionale
dei certificatori sia competente a certificare qualunque edificio,
senza limiti qualitativi e/o quantitativi, potendo prescindere
dalla collaborazione con altra professionalità certificatrice?
- come è possibile che un geometra iscritto al Collegio, che
superi con esito positivo la verifica finale e si iscriva
all'elenco regionale dei certificatori sia competente, in deroga a
quanto previsto al punto b) della DGR citata, a certificare
qualunque edificio da solo senza il limite delle sue competenze ex
lege?
Gli Architetti di Torino hanno chiesto, inoltre, alla Regione come
sia accettabile la costituzione di un nuovo Albo professionale a
pagamento (e non di un mero elenco, ad esempio) per l'esercizio di
un'attività implicita nelle competenze di soggetti che la
esercitano in forza dell'iscrizione ad altro albo professionale
previsto dalle norme vigenti (Albo degli Architetti, Albo degli
Ingegneri...).
Hanno concluso, infine, facendo notare come siano in gioco
"non
solo i legittimi interessi di migliaia di professionisti piemontesi
iscritti agli Albi, ma le finalità stesse della legge sulla
certificazione, che non raggiungerà gli obiettivi di qualificazione
energetica del patrimonio immobiliare se i professionisti che se ne
occupano non hanno un adeguato livello di competenza, certificato
dall'appartenenza ad un Ordine professionale".
Accedi al Focus Certificazione Energetica
degli edifici
CLICCA
QUI
© Riproduzione riservata